ART. 5
                         CONTRATTI A TERMINE
1. Oltre che per le ipotesi contemplate dalla Legge 18 aprile 1962 n.
230 e successive modificazioni e integrazioni ivi  inclusi  i  limiti
precisati  con  la  legge  24 dicembre 1993 n. 537, art. 3 comma 23 e
comma 27, l'Ente potra' procedere, per lo svolgimento di programmi di
ricerca e per la gestione di infrastrutture  tecniche  complesse,  ad
assunzioni con contratti a termine della durata massima di 5 anni, di
personale di ricerca e di personale tecnico-amministrativo di elevato
livello ed esperienza.
 I  suddetti  contratti  dovranno  prevedere un trattamento economico
rapportato a corrispondenti professionalita' esistenti nell'Ente.
2.  La  realizzazione  del  programma  costituente   il   presupposto
dell'assunzione  a termine o la scadenza del contratto (eventualmente
prorogato) comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto
di lavoro.
3. La spesa  per  il  personale  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
esclusione  delle  ipotesi  di  cui  alla legge 230/1962 e successive
modificazioni ed integrazioni, potra' essere a carico del  contributo
ordinario  dello  Stato  entro  il  limite  massimo del 50%. La parte
rimanente dovra' essere a carico dei finanziamenti dei programmi.
4. Il contingente del personale da assumersi ai sensi dei  precedenti
commi,  con esclusione delle ipotesi di cui alla legge n. 230/62, non
potra' superare in ogni caso a livello di Ente il 10% del riferimento
numerico fissato con il Decreto Interministeriale emanato il 06.05.94
dal Ministro per  la  Funzione  Pubblica  d'intesa  con  il  Ministro
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  in applicazione
dell'art. 5 comma 28 della legge 537/1993.
 Sono fatte salve le assunzioni  a  tempo  determinato  i  cui  oneri
ricadano sui fondi derivanti da contratti con Istituzioni comunitarie
ed  internazionali  di  cui  al  comma  27 dell'art. 5 della legge n.
537/1993.
5. In nessun caso il rapporto di  lavoro  a  tempo  determinato  puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6.  Con  il  consenso del dipendente il termine del contratto a tempo
determinato puo' essere,  eccezionalmente,  prorogato  per  una  sola
volta per una durata non superiore a quella prevista per il contratto
iniziale.
Alla  scadenza della proroga non potra' essere assegnato un ulteriore
contratto.