ART. 6
                          PERIODO DI PROVA
1. L'assunzione a tempo indeterminato del  personale  avviene  previo
superamento di un periodo di prova pari a sei mesi.
2.  Non  sono  computati  ai  fini  del periodo di prova i periodi di
assenza dal servizio a qualsiasi titolo.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione  del  periodo
di  prova.  Qualora  il  periodo  di  assenza  a  qualsiasi titolo si
protragga per una durata superiore al periodo fissato il rapporto  di
lavoro puo' essere risolto.
3.  In  caso  di  risoluzione  del  rapporto, spetta al dipendente il
trattamento di fine rapporto, il rateo di ferie e della 13
mensilita' in proporzione al servizio prestato.
4. Superato  il  periodo  di  prova  senza  che  sia  intervenuta  la
disdetta,  il  dipendente  s'intende  confermato in servizio e la sua
anzianita' decorre a tutti gli effetti dalla data dell'assunzione.