ART. 6 PERIODO DI PROVA 1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale avviene previo superamento di un periodo di prova pari a sei mesi. 2. Non sono computati ai fini del periodo di prova i periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Qualora il periodo di assenza a qualsiasi titolo si protragga per una durata superiore al periodo fissato il rapporto di lavoro puo' essere risolto. 3. In caso di risoluzione del rapporto, spetta al dipendente il trattamento di fine rapporto, il rateo di ferie e della 13 mensilita' in proporzione al servizio prestato. 4. Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il dipendente s'intende confermato in servizio e la sua anzianita' decorre a tutti gli effetti dalla data dell'assunzione.