ART. 7 RIAMMISSIONE IN SERVIZIO 1. Il dipendente gia' cessato dal servizio per dimissioni volontarie puo' essere riammesso, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. firmatarie, previa valutazione della sussistenza di effettive esigenze dell'Ente, in relazione allo sviluppo delle proprie attivita', purche' la cessazione predetta sia intervenuta da non piu' di 5 anni rispetto alla data della domanda. 2. Il personale riammesso in servizio non puo' essere collocato in posizione di inquadramento e retributiva inferiore a quella gia' posseduta all'atto della predetta cessazione.