ART. 7
                      RIAMMISSIONE IN SERVIZIO
1. Il dipendente gia' cessato dal servizio per dimissioni  volontarie
puo'  essere  riammesso,  con motivata deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, sentite le  OO.SS.  firmatarie,  previa  valutazione
della  sussistenza di effettive esigenze dell'Ente, in relazione allo
sviluppo delle proprie attivita', purche' la cessazione predetta  sia
intervenuta da non piu' di 5 anni rispetto alla data della domanda.
2.  Il  personale  riammesso in servizio non puo' essere collocato in
posizione di inquadramento e  retributiva  inferiore  a  quella  gia'
posseduta all'atto della predetta cessazione.