Art. 2
                Durata, decorrenza, tempi e procedure
                    di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo  1  gennaio  1994  -  31
dicembre  1997  per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 -
31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente  contratto.  La
stipulazione  si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto  da  parte   dei   soggetti   negoziali   a   seguito   del
perfezionamento  delle procedure di cui all' art. 51, commi 1 e 2 del
d. lgs n.  29  del  1993.  Essa  viene  portata  a  conoscenza  delle
amministrazioni   interessate  da  parte  dell'  A.RA.N.  con  idonea
pubblicita'.
3. Le  Amministrazioni  destinatarie  del  presente  contratto  danno
attuazione  agli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo con
carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla  sua  entrata
in  vigore, previa comunicazione dell' avvenuta stipulazione ai sensi
del comma 2.
4. Qualora non ne  sia  stata  data  disdetta  da  una  delle  parti,
notificata  con  lettera  raccomandata  almeno tre mesi prima di ogni
singola scadenza,  il  presente  contratto  si  intendera'  rinnovato
tacitamente  di  anno  in  anno. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non  siano  sostituite
dal successivo contratto collettivo.
5.  Per  evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con anticipo di almeno tre  mesi  rispetto  alla  data  di
scadenza  del  contratto.    Durante  tale  periodo  e  per  il  mese
successivo alla  scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non
assumono   iniziative   unilaterali   ne'   danno   luogo  ad  azioni
conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza della parte economica del presente  contratto,  o  a  tre
mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dirigenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la relativa indennita',
secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23
luglio 1993. Per l'erogazione  di  detta  indennita'  si  applica  la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7.  In  sede  di  rinnovo  biennale per la parte economica, ulteriore
punto  di  riferimento  del     negoziato  sara'   costituito   dalla
comparazione  tra  l'  inflazione programmata e quella effettivamente
intervenuta nel precedente biennio, secondo
8. In considerazione dell' avvenuta scadenza del biennio 1994-1995  e
dell'imminente  scadenza del biennio 1996/1997, i termini trimestrali
previsti ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo non  sono
applicati alla fase contrattuale relativa al prossimo quadriennio.