Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e'
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola
volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo
a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle
operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo'
riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova
notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi
indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie
di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si
riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile,
nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo
8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo
le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite
dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
Note all'art. 7:
Si trascrive il testo dell'art. 2188 del codice civile:
"Art. 2188 (Reggistro delle imprese). E' istituito il
registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
legge.
Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle
imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale.
Il registro e' pubblico".
Si riporta l'art. 8, comma 8, della legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura):
"8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso
il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle
societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973,
a. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale e parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carito delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere
di commercio di ogni altra notizia di carattere economico,
statistico ed amministrativo non prevista ai fini
dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese".