ART. 18
                      (Competenze dello Stato)
    1. Spettano allo Stato:
    a)   le   funzioni   di   indirizzo  e  coordinamento  necessarie
all'attuazione del presente decreto;
    b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione   integrata   dei   rifiuti,  nonche'  l'individuazione  dei
fabbisogni  per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di
ridurne la movimentazione;
    c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire
e  limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale
sui  beni  immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per
ridurre la pericolosita' degli stessi;
    d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che  presentano le maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per  le  sostanze  impiegate  nei  prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
    e)  la  definizione  dei  piani  di  settore per la riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
    f)   l'indicazione   delle   misure   atte   ad  incoraggiare  la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
    g)  l'individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni,  anche
economiche,  per  favorire  il  riciclaggio ed il recupero di materia
prima  dai  rifiuti,  nonche' per promuovere il mercato dei materiali
recuperati  dai  rifiuti  ed  il loro impiego da parte della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti economici;
    h)  l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei servizi di
gestione dei rifiuti;
    i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei
piani regionali di cui all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani
stessi;
    l)    l'indicazione    dei   criteri   generali   relativi   alle
caratteristiche  delle  aree  non  idonee  alla  localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
    m)  l'indicazione  dei  criteri  generali  per l'organizzazione e
l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
    n)  la  determinazione  dei  criteri generali e degli standard di
bonifica  dei  siti  inquinati, nonche' la determinazione dei criteri
per  individuare  gli  interventi  di  bonifica  che, in relazione al
rilievo  dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata,   alla   quantita'   e  pericolosita'  degli  inquinanti
presenti, rivestono interesse nazionale.
    2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
    a)  l'adozione  delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti,
dei  rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche'
delle  norme  e  delle  condizioni per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
    b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero
    dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei prodotti contenenti
    amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle
caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  biologiche di talune sostanze
contenute  nei  rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
    d)  la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi
per  l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei
rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
    e)  la  definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'articolo 15, commi 1 e 5;
    f)  la  definizione  dei metodi, delle procedure e degli standard
per il campionamento e l'analisi dei rifiuti ;
    g)  la  determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita'
tecniche  e  finanziarie  per l'esercizio delle attivita' di gestione
dei rifiuti;
    h)  la  riorganizzazione  e  la  tenuta del Catasto Nazionale dei
rifiuti;
    i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione
del formulario di cui all'articolo 15;
    l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate
ragioni  tecniche,  ambientali  ed economiche possono essere smaltiti
direttamente in discarica;
    m)  l'adozione  di  un  modello  uniforme  del  registro  di  cui
all'articolo  12  e  la  definizione  delle modalita' di tenuta dello
stesso,    nonche'   l'individuazione   degli   eventuali   documenti
sostitutivi del registro stesso;
    n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
    o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
    p)  l'adozione  delle  norme  tecniche,  delle  modalita' e delle
condizioni  di  utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio,
con    particolare    riferimento    all'utilizzo   agronomico   come
fertilizzante,  ai  sensi  della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive   modifiche  e  integrazione,  del  prodotto  di  qualita'
ottenuto  mediante  compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata.
    3.  Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
    4.  Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,
le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con  decreti  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  e  della sanita,
nonche', quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il
trasporto  dei  rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali e dei trasporti e
della navigazione.