ART. 19
                     (Competenze delle regioni)
    1.  Sono  di  competenza delle regioni, nel rispetto dei principi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
    a)  la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province  ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di
cui all'articolo 22;
    b)  la  regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi  compresa  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti urbani, anche
pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti
di  provenienza  alimentare,  degli  scarti  di  prodotti  vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti;
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate;
    d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione alle modifiche
degli impianti esistenti;
    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
    f)  le  attivita'  in  materia di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti  che  il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita'
competenti di spedizione e di destinazione;
    g)  la  delimitazione,  in  deroga  all'ambito provinciale, degli
ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
    h)  le  linee  guida  ed  i  criteri  per  la  predisposizione  e
l'approvazione  dei  progetti  di  bonifica  e di messa in sicurezza,
nonche'  l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
    i)  la  promozione  della  gestione integrata dei rifiuti, intesa
come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo,
il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
    l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
    m)  la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
    n)  la  definizione  dei  criteri  per l'individuazione, da parte
delle  Province,  delle  aree  non  idonee  alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
    2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono  anche  degli  organismi  individuati ai sensi del decreto-
legge  4  dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
    3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente   con   le   caratteristiche   delle  aree  medesime,
incentivando  le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.
    4.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  le  regioni  emanano  norme  affinche'  gli  uffici pubblici
coprano  il  fabbisogno  annuale  di  carta  con  una  quota di carta
riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
 
          Nota all'art. 19:
            - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n.  496,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio 1994, n. 61,
          reca:  "Disposizioni  urgenti  sulla  riorganizzazione  dei
          controlli  ambientali  e istituzione dell'agenzia nazionale
          per la protezione dell'ambiente".