ART. 20
                     (Competenze delle province)
  1.  In  attuazione  dell'articolo  14 della legge 8 giugno 1990, n.
142, alle province competono, in particolare:
    a)  le  funzioni  amministrative  concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
    b)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
    c)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione dei
rifiuti,  ivi  compreso  l'accertamento delle violazioni del presente
decreto;
    d)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate di cui agli articoli 31,
32 e 33;
    e)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale  di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di
cui  all'articolo  22,  comma  3, lettera d), sentiti i comuni, delle
zone  idonee  alla  localizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di
impianto,  nonche'  delle  zone  non  idonee  alla  localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
    f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle proce-
dure  semplificate  di  cui  agli  articoli 31, 32 e 33 ed i relativi
controlli;
    g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei
rifiuti  urbani  e  assimilati  sulla  base  di  ambiti  territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.
    2.  Per  l'esercizio  delle attivita' di controllo sulla gestione
dei  rifiuti  le  province possono avvalersi anche delle strutture di
cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come  sostituito  dall'articolo  8 del decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517,  con  le  modalita'  di cui al comma 3, nonche' degli
organismi  individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
    3.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  proprie funzioni le province
possono  altresi'  avvalersi  di  organismi  pubblici  con specifiche
esperienze  e  competenze  tecniche in materia, con i quali stipulano
apposite convenzioni.
    4.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad effettuare
ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di
stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono
attivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
    5.  Il  personale  appartenente  al  Nucleo  Operativo  Ecologico
dell'Arma dei Carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e
le  verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di
cui  all'articolo  8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Pestano ferme
le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
    6.  Nell'ambito  delle  competenze di cui al comma 1, le Province
sottopongono  ad  adeguati  controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in
particolare,  i  controlli  sulle attivita' sottoposte alle procedure
semplificate  di  cui  agli  articoli  31, 32 e 33, e che i controlli
concernenti  la  raccolta  ed  il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi
riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.
 
          Note all'art. 20:
            -   L'art.   14   della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
            "Art. 14 (Funzioni). -  1.  Spettano  alla  provincia  le
          funzioni   amministrative   di  interesse  provinciale  che
          riguardino vaste zone intercomunali o  l'intero  territorio
          provinciale nei seguenti settori:
             a)   difesa   del   suolo,   tutela   e   valorizzazione
          dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
             b) tutela e  valorizzazione  delle  risorse  idriche  ed
          energetiche;
             c) valorizzazione dei beni culturali;
             d) viabilita' e trasporti;
             e)  protezione  della  flora  e  della  fauna,  parchi e
          riserve naturali;
             f) caccia e pesca nelle acque interne;
             g)  organizzazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti   a
          livello  provinciale,  rilevamento,  disciplina e controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
             h) servizi sanitari, di igiene  e  profilassi  pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
             i)   compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria  di
          secondo   grado   ed   artistica   ed    alla    formazione
          professionale,  compresa  l'edilizia scolastica, attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
             l) raccolta ed elaborazione  dati,  assistenza  tecnico-
          amministrativa agli enti locali.
            2.  La  provincia, in collaborazione con i comuni e sulla
          base di programmi, promuove e  coordina  attivita'  nonche'
          realizza  opere  di rilevante interesse provinciale sia nel
          settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia
          in quello sociale, culturale e sportivo.
            3.  La  gestione  di  tali  attivita'  ed  opere  avviene
          attraverso  le  forme  previste dalla presente legge per la
          gestione dei servizi pubblici".
            - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre
          1993, n.  517  (Modificazioni  al  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.  502 recante riordino della disciplina in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge 23
          ottobre 1992, n. 421) che sostituisce l'art. 7 del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
            "Art.  7  (Dipartimenti  di prevenzione). - 1. Le regioni
          istituiscono presso ciascuna  unita'  sanitaria  locale  un
          dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni
          attualmente  svolte  dai  servizi  delle  unita'  sanitarie
          locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno
          nei seguenti servizi:
             a) igiene e sanita' pubblica;
             b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
             c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
             d)  veterinari,  articolati distintamente nelle tre aree
          funzionali  della  sanita'   animale,   dell'igiene   della
          produzione,       trasformazione,      commercializzazione,
          conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
          e loro derivati, e dell'igiene degli  allevamenti  e  delle
          produzioni zootecniche.
            I  servizi  veterinari  si  avvalgono delle prestazioni e
          della  collaborazione  tecnico-scientifica  degli  istituti
          zooprofilattici  sperimentali.  La programmazione regionale
          individua  le  modalita'  di  raccordo  funzionale  tra   i
          dipartimenti  di prevenzione e gli istituti zooprofilattici
          per il coordinamento delle attivita'  di  sanita'  pubblica
          veterinaria.
            2.  Le  attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie
          per  assicurare  la  uniforme  attuazione  delle  normative
          comunitarie   e   degli   organismi   internazionali   sono
          assicurate dal Ministero della sanita' che si  avvale,  per
          gli  aspetti  di  competenza,  dell'Istituto  superiore  di
          sanita', dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
          sicurezza   del   lavoro,  degli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali,   dell'Agenzia   per   i   servizi   sanitari
          regionali,   dell'Agenzia   nazionale   per  la  protezione
          dell'ambiente  e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
          dell'ENEA.
            3.  I  dipartimenti  di  prevenzione, tramite la regione,
          acquisiscono dall'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  e  dall'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   ogni
          informazione  utile ai fini della conoscenza dei rischi per
          la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di
          lavoro.   L'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul lavoro garantisce la trasmissione delle
          anzidette   informazioni   anche    attraverso    strumenti
          telematici"".
            -  Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. Per  l'esercizio  delle  funzioni  previste
          dalla  presente  legge  il Ministro dell'ambiente si avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri  competenti,  e  di  quelli delle unita' sanitarie
          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della
          collaborazione  degli  istituti  superiori, degli organi di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti  e  dei dipartimenti universitari con i quali puo'
          stipulare apposite convenzioni.
            2. Il  Ministro  dell'ambiente  puo'  disporre  verifiche
          tecniche  sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
          acque e  del  suolo  e  sullo  stato  dl  conservazione  di
          ambienti  naturali.  Per  l'accesso nei luoghi dei soggetti
          incaricati si applica l'art.7, comma primo, della legge  25
          giugno 1865, n. 2359.
            3.  In  caso  dl  mancata attuazione o di inosservanza da
          parte delle regioni, delle province  o  dei  comuni,  delle
          disposizioni  di legge relative alla tutela dell'ambiente e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia, anche a carattere  inibitorio  di  opere,  di
          lavoro  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
          preventiva alle amministrazioni competenti.  Se la  mancata
          attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
          imputabile  ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,   il
          Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio li Ministro
          competente da cui l'ufficio dipende,  il  quale  assume  le
          misure necessarie per assicurare l'adempimento.  Se permane
          la  necessita'  di  un  intervento cautelare per evitare un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e' adottata dal Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
            4.  Per  la  vigilanza,  la  prevenzione e la repressione
          delle  violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,   il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene  posto  alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del Corpo forestale dello Stato, con  particolare  riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze  di
          polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
          capitanerie di porto, previa intesa con il  Ministro  della
          marina mercantile".