ART. 21
                       (Competenze dei comuni)
    1.  I  comuni  effettuano  la  gestione  dei rifiuti urbani e dei
rifiuti  assimilati  avviati  allo smaltimento in regime di privativa
nelle  forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo
23.
    2.  I  comuni  disciplinano  la  gestione  dei rifiuti urbani con
appositi  regolamenti  che,  nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicita', stabiliscono in particolare:
    a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in
tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    b)  le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani;
    c)  le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata e
del  trasporto  dei  rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione  delle  diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
    d)  le  norme  atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei  rifiuti  urbani  pericolosi,  e  dei  rifiuti  da  esumazione ed
estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
    e)   le   disposizioni  necessarie  a  ottimizzare  le  forme  di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
in  sinergia  con  altre  frazioni  merceologiche,  fissando standard
minimi da rispettare;
    f)  le  modalita'  di  esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
    g)  l'assimilazione per qualita' e quantita' dei rifiuti speciali
non  pericolosi  ai  rifiuti  urbani  ai  fini della raccolta e dello
smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18,
comma  2,  lettera  d).  Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai
fini  della  raccolta,  del  trasporto  e  dello  stoccaggio, tutti i
rifiuti   provenienti  dallo  spazzamento  delle  strade  ovvero,  di
qualunque  natura  e  provenienza,  giacenti  sulle  strade  ed  aree
pubbliche  o  sulle  strade  ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico  o  sulle  strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.
    3.  E',  inoltre,  di  competenza  dei  comuni l'approvazione dei
progetti di bonifica dei siti inquinati.
    4.  Nell'attivita'  di  gestione  dei rifiuti urbani, i comuni si
possono   avvalere   della   collaborazione   delle  associazioni  di
volontariato  e  della  partecipazione  dei  cittadini  e  delle loro
associazioni.
    5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8
giugno  1990,  n.142, e successive modificazioni, servizi integrativi
per  la  gestione  dei  rifiuti  speciali  non  assimilati ai rifiuti
urbani.
    6.  I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia
tutte  le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse
richieste.
    7.  La  privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita'
di  recupero  dei  rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di
cui  all'articolo  22,  comma  11,  ed alle attivita' di recupero dei
rifiuti assimilati.
    8.  Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 28 gennaio 1994, n 84, e relativi decreti attuativi.
 
          Nota all'art. 21:
            -  Il  testo dell'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio
          1994, n.    84  (Riordino  della  legislazione  in  materia
          portuale) e' il seguente:
            "Art.  6  (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,
          Bari, Brindisi, Cagliari, Catania,  Civitavecchia,  Genova,
          La  Spezia,  Livorno,  Marina  di Carrara, Messina, Napoli,
          Palermo, Ravenna, Savona, Taranto,  Trieste  e  Venezia  e'
          istituita  l'autorita'  portuale con i seguenti compiti, in
          conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
             a) indirizzo, programmazione, coordinamento,  promozione
          e  controllo delle operazioni portuali, di cui all'art. 16,
          comma 1, e delle  altre  attivita'  esercitate  nell'ambito
          portuale,  anche  in riferimento alla sicurezza rispetto ai
          rischi di incidenti connessi a tali attivita';
             b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale,
          previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che
          preveda  l'utilizzazione  dei  fondi  all'uopo  disponibili
          sullo stato di previsione della medesima amministrazione;
             c)  affidamento e controllo delle attivita' dirette alla
          fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di  servizi
          di  interesse  generale,  non  coincidenti ne' strettamente
          connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma
          1, individuati con decreto del  Ministro  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  da  emanarsi entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge".