Art. 10
          Immissione sul mercato delle sostanze notificate

  1.  In  mancanza  di  indicazioni contrarie da parte dell'unita' di
notifica,  le  sostanze  che  sono  state  oggetto  di  una  notifica
conformemente  all'articolo  7,  comma  1, possono essere immesse sul
mercato  non  prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data in
cui  l'unita'  di  notifica  ha  ricevuto  un fascicolo conforme alle
disposizioni  del  presente  decreto.  Qualora,  invece,  l'unita' di
notifica  ritenga  il fascicolo non conforme al presente decreto e lo
comunichi  al notificante come previsto dall'articolo 16, comma 5, la
sostanza  non  puo'  essere  immessa  sul  mercato  prima  che  siano
trascorsi  sessanta  giorni dalla data in cui l'unita' di notifica ha
ricevuto  gli  elementi  che rendono la notifica conforme al presente
decreto.
  2.  In  mancanza  di  indicazioni contrarie da parte dell'unita' di
notifica,  sostanze  che  sono state oggetto di una notifica ai sensi
dell'articolo  8,  comma  1  o  comma  2,  possono essere immesse sul
mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui
l'unita'   di   notifica  ha  ricevuto  un  fascicolo  conforme  alle
disposizioni  del  presente  decreto.  Qualora,  invece,  l'unita' di
notifica  ritenga  il fascicolo non conforme al presente decreto e lo
comunichi al notificante, come previsto dall'articolo 16, comma 7, la
sostanza  puo'  essere  immessa  sul  mercato  non  prima  che  siano
trascorsi  trenta  giorni  dalla  data in cui l'unita' di notifica ha
ricevuto  gli  elementi  che rendono la notifica conforme al presente
decreto;  tuttavia,  se l'unita' di notifica comunica al notificante,
ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  7,  che l'integrazione rende la
notifica  conforme  al  presente  decreto,  la  sostanza  puo' essere
immessa  sul mercato quindici giorni dopo che l'unita' di notifica ha
ricevuto le informazioni supplementari.