Art. 10 Immissione sul mercato delle sostanze notificate 1. In mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'unita' di notifica, le sostanze che sono state oggetto di una notifica conformemente all'articolo 7, comma 1, possono essere immesse sul mercato non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui l'unita' di notifica ha ricevuto un fascicolo conforme alle disposizioni del presente decreto. Qualora, invece, l'unita' di notifica ritenga il fascicolo non conforme al presente decreto e lo comunichi al notificante come previsto dall'articolo 16, comma 5, la sostanza non puo' essere immessa sul mercato prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui l'unita' di notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica conforme al presente decreto. 2. In mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'unita' di notifica, sostanze che sono state oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o comma 2, possono essere immesse sul mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui l'unita' di notifica ha ricevuto un fascicolo conforme alle disposizioni del presente decreto. Qualora, invece, l'unita' di notifica ritenga il fascicolo non conforme al presente decreto e lo comunichi al notificante, come previsto dall'articolo 16, comma 7, la sostanza puo' essere immessa sul mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui l'unita' di notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica conforme al presente decreto; tuttavia, se l'unita' di notifica comunica al notificante, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, che l'integrazione rende la notifica conforme al presente decreto, la sostanza puo' essere immessa sul mercato quindici giorni dopo che l'unita' di notifica ha ricevuto le informazioni supplementari.