Art. 11.
   Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea
  1.  Qualora,  per  sostanze  fabbricate  fuori dall'Unione europea,
esista  piu'  di  una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso
fabbricante,  il  quantitativo annuo e cumulativo immesso sul mercato
comunitario e' determinato dalla Commissione europea e dall'unita' di
notifica   sulla   base   delle   informazioni  presentate  ai  sensi
dell'articolo  7,  comma 1, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo
14.  L'obbligo  di  effettuare  prove  supplementari  ai  sensi dell'
articolo 7, commi 4, 5 e 6, ricade su ciascuno dei notificanti.