Art. 11. Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea 1. Qualora, per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, esista piu' di una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo immesso sul mercato comunitario e' determinato dalla Commissione europea e dall'unita' di notifica sulla base delle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 14. L'obbligo di effettuare prove supplementari ai sensi dell' articolo 7, commi 4, 5 e 6, ricade su ciascuno dei notificanti.