Art. 13.
                               Deroghe
   1.  Le  disposizioni degli articoli 7, 8, 14 e 15 non si applicano
alle seguenti sostanze:
     a) sostanze che figurano nell'EINECS;
     b)  additivi  e sostanze impiegati esclusivamente negli alimenti
per animali;
     c)  sostanze  impiegate  come additivi nei prodotti alimentari e
sostanze   utilizzate   esclusivamente   come   aromi   nei  prodotti
alimentari;
     d)   ingredienti   attivi   utilizzati   esclusivamente  per  le
specialita'  medicinali  ad  uso  umano  ed  a  uso  veterinario, con
esclusione dei prodotti chimici intermedi;
     e)  sostanze  utilizzate  esclusivamente  per altre categorie di
prodotti per le quali esistono procedure comunitarie di notifica o di
omologazione   e   per   le   quali  le  prescrizioni  relative  alle
informazioni da presentare sono uguali a quelle previste dal presente
decreto.
   2.  In  deroga  agli  articoli 7 e 8, si considerano notificate ai
sensi  del  presente  decreto allorche' siano soddisfatte le relative
condizioni, le seguenti sostanze:
     a) i polimeri, a condizione che contengano, in forma legata, una
sostanza non inclusa nell'EINECS in misura inferiore al 2 per cento;
     b)  le  sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori a
dieci  chilogrammi  all'anno  per  fabbricante  a  condizione  che il
fabbricante  o  l'importatore  fornisca  all'unita'  di  notifica  le
informazioni previste nell'allegato VII, parte C, punti 1 e 2;
     c) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi non superiori
ai  cento chilogrammi all'anno per fabbricante a condizione che siano
destinate  esclusivamente  ad  attivita',  effettuate  in  condizioni
controllate, di ricerca e di sviluppo scientifici;
     d)  le sostanze immesse sul mercato e destinate all'attivita' di
ricerca  e di sviluppo finalizzati al processo con un numero limitato
di  clienti registrati ed in quantitativi esigui, corrispondenti alle
esigenze  della ricerca e dello sviluppo finalizzati al processo, per
il periodo di tempo e alle condizioni di cui al comma 5.
   3.  Il  notificante  che si avvale della deroga di cui al comma 2,
lettera  c),  deve  tenere  un  registro relativo all'identita' della
sostanza,  ai  dati  utilizzati per l'etichettatura ed alle qualita',
nonche' un elenco dei clienti.
   4.  Le  informazioni di cui al comma 3 devono essere presentate su
richiesta all'autorita' di vigilanza e all'unita' di notifica.
   5. La deroga di cui al comma 2, lettera d), e' valida per un anno,
prorogabile  in  circostanze eccezionali per non piu' di un'ulteriore
anno  su  richiesta  motivata  dell'interessato,  a condizione che il
fabbricante  o l'importatore comunichi all'unita' di notifica la loro
identita',  i dati utilizzati per l'etichettatura, i quantitativi, la
giustificazione   dei   quantitativi,  l'elenco  dei  clienti  ed  il
programma  di  ricerca  e  di  sviluppo  finalizzati al processo e si
conformi alle eventuali disposizioni impartite dalla stessa unita' di
notifica;  tali  disposizioni possono prevedere informazioni comunque
non eccedenti quelle previste dall'articolo 8.
   6.  Il  notificante  che si avvale della deroga di cui al comma 2,
lettera  d),  e' tenuto a garantire che la sostanza o il preparato in
cui  la  sostanza  e' incorporata venga manipolato esclusivamente dal
personale  dei  clienti in condizioni controllate e che non siano mai
messi  a  disposizione  del  pubblico,  ne' in quanto tali, ne' in un
preparato.  Allo  scadere  della  deroga  il  notificante e' tenuto a
notificare  le  sostanze che hanno beneficiato della deroga di cui al
comma 5.
   7.  L'unita'  notifica, ove reputi che possa sussistere un rischio
inaccettabile   per  l'uomo  e  per  l'ambiente,  puo'  estendere  la
restrizione  di  cui  al  comma  6 a qualsiasi prodotto contenente la
nuova  sostanza  e fabbricato nel corso di una attivita' di ricerca e
di sviluppo finalizzati al processo.
   3.  Le  sostanze di cui al comma 2 devono essere imballate nonche'
etichettate   provvisoriamente  dal  fabbricante  stesso  o  dal  suo
rappresentante  secondo quanto prescritto dagli articoli 19, 20, 21 e
22  nonche'  dai  criteri di cui all'allegato VI; nel caso in cui non
sia  possibile  etichettare tali sostanze conformemente agli articoli
20, 21 e 22, non essendo disponibili tutti i risultati delle prove di
cui  all'allegato  VII,  parte A, l'etichetta deve recare, oltre alle
informazioni  ottenute  con  le  prove  gia'  realizzate, la seguente
avvertenza: "Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta
a test".
   9.  Nel  caso in cui una delle sostanze di cui al comma 2 risulti,
sulla  base  delle  conoscenze  disponibili,  molto tossica, tossica,
cancerogena,  tossica  per  il  ciclo  riproduttivo  o  mutagena,  il
notificante   deve   comunicare   all'unita'  di  notifica  tutte  le
informazioni di cui all'allegato VII, parte A, punti 2.3, 2.4 e 2.5 e
fornire, ove disponibili, i dati relativi alla tossicita' acuta.