Art. 14
                  Aggiornamento delle informazioni

  1.  Il  notificante  di  una  sostanza  gia' notificata conformente
all'articolo  7,  comma  1,  o  all'articolo 8, comma 1, e' tenuto ad
informare per iscritto l'unita' di notifica:
a) dei cambiamenti nei quantitativi annui e in quelli complessivi che
   ha  immesso  sul  mercato  o,  nel caso di una sostanza fabbricata
   fuori  dell'Unione  europea  per  la quale il notificante e' stato
   designato  come  unico  rappresentante,  che  egli  o  altri hanno
   immesso sul mercato comunitario;
b) delle  nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo
   e   sull'ambiente  che  egli  abbia  acquisito  o  avrebbe  potuto
   acquisire;
c) dei  nuovi  impieghi  per  i  quali  la sostanza viene immessa sul
   mercato  e  di cui il notificante abbia acquisito o avrebbe potuto
   acquisire conoscenza;
d) di  ogni  modifica nella composizione della sostanza, ai sensi del
   punto  1.3  degli allegati VII, parte A, VII, parte B o VII, parte
   C;
e) di  ogni  cambiamento  della  sua  qualifica  di  fabbricante o di
   importatore.
  2.  L'importatore  di  una  sostanza  prodotta  da  un  fabbricante
stabilito  fuori  dell'Unione  europea,  che  importi  detta sostanza
nell'ambito   di   una   notifica  presentata  in  precedenza  da  un
rappresentante  unico,  e' tenuto ad accertarsi che il rappresentante
unico  disponga  di  informazioni  aggiornate  sui quantitativi della
sostanza da lui immessi sul mercato comunitario.
  3.   L'immissione   in   commercio   della   sostanza   in  assenza
dell'aggiornamento   di  cui  al  presente  articolo  e'  considerata
immissione in commercio di sostanza non notificata.