Art. 14 Aggiornamento delle informazioni 1. Il notificante di una sostanza gia' notificata conformente all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, e' tenuto ad informare per iscritto l'unita' di notifica: a) dei cambiamenti nei quantitativi annui e in quelli complessivi che ha immesso sul mercato o, nel caso di una sostanza fabbricata fuori dell'Unione europea per la quale il notificante e' stato designato come unico rappresentante, che egli o altri hanno immesso sul mercato comunitario; b) delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e sull'ambiente che egli abbia acquisito o avrebbe potuto acquisire; c) dei nuovi impieghi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato e di cui il notificante abbia acquisito o avrebbe potuto acquisire conoscenza; d) di ogni modifica nella composizione della sostanza, ai sensi del punto 1.3 degli allegati VII, parte A, VII, parte B o VII, parte C; e) di ogni cambiamento della sua qualifica di fabbricante o di importatore. 2. L'importatore di una sostanza prodotta da un fabbricante stabilito fuori dell'Unione europea, che importi detta sostanza nell'ambito di una notifica presentata in precedenza da un rappresentante unico, e' tenuto ad accertarsi che il rappresentante unico disponga di informazioni aggiornate sui quantitativi della sostanza da lui immessi sul mercato comunitario. 3. L'immissione in commercio della sostanza in assenza dell'aggiornamento di cui al presente articolo e' considerata immissione in commercio di sostanza non notificata.