Art. 15
           Notifiche successive - Norme intese ad evitare
         la ripetizione di esperimenti su animali vertebrati

  1.  Per le sostanze gia' notificate ai sensi dell'articolo 7, comma
1,  o  dell'articolo  8, comma 1, l'unita' di notifica accetta che il
notificante  successivo della stessa sostanza faccia riferimento, per
quanto  concerne  i  punti  3,  4  e  5 dell'allegato VII, parte A, e
dell'allegato  VII, parte B, nonche' i punti 3 e 4 dell'allegato VII,
parte  C, ai risultati degli esperimenti o degli studi comunicati dal
primo  notificante, purche' il notificante successivo dimostri che la
sostanza  in questione corrisponde a quella notificata in precedenza,
anche  per  quanto  riguarda  il  grado  di purezza e la natura delle
impurezze;  il  riferimento  ai  risultati  delle prove o degli studi
comunicati dal primo notificante e' consentito soltanto con l'accordo
scritto di quest'ultimo.
  2.  Prima  di  effettuare esperimenti su animali vertebrati ai fini
della  presentazione della notifica di cui all'articolo 7, comma 1, o
all'articolo 8, comma 1, i notificanti successivi, fatto salvo quanto
previsto  al  comma  1,  debbono  chiedere  all'unita' di notifica le
seguenti informazioni:
a) se la sostanza che intendono notificare abbia gia' formato oggetto
   di notifica;
b) il nome e l'indirizzo del primo notificante.
  3. Nella richiesta di cui al comma 2 il notificante deve dichiarare
che  intende  immettere  la  sostanza  sul  mercato  e specificarne i
relativi quantitativi.
  4.  L'unita' di notifica fornisce al notificante successivo il nome
e  l'indirizzo del primo notificante e trasmette al primo notificante
il  nome e indirizzo del notificante successivo solo se concorrono le
seguenti condizioni:
a) il  notificante  successivo  ha  comprovato  la  sua intenzione di
   immettere la sostanza sul mercato nei quantitativi indicati;
b) la sostanza ha gia' formato oggetto di notifica;:
c) il  primo  notificante  non  ha chiesto ne' ha ottenuto una deroga
   temporanea  alle  disposizioni  del  presente  articolo,  ai sensi
   dell'articolo 7, comma 1, lettera f).
  5.  Il  primo notificante ed il notificante successivo si adoperano
per raggiungere un accordo sullo scambio di informazioni, per evitare
la ripetizione degli esperimenti su animali vertebrati.
  6.  I  notificanti  di  una stessa sostanza che hanno concordato di
scambiarsi  le  informazioni  relative  all'allegato VII, parie A, ai
sensi  dei  commi  precedenti si adoperano inoltre per raggiungere un
accordo  sullo  scambio  delle  informazioni  desunte  dalle prove su
animali  vertebrati da effettuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 4,
5 e 6.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  da
emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  disciplinate, per i casi di mancato accordo
tra  le  parti  interessate, le modalita' della messa in comune delle
informazioni  di  cui  ai commi 5 e 6 e la procedura di utilizzazione
delle stesse, assicurando un ragionevole equilibrio fra gli interessi
delle parti.