Art. 16.
                Valutazione del fascicolo notificato
   1.  L'unita'  di  notifica,  nell'ambito dell'esame di conformita'
della  documentazione  pervenuta  per  la notifica di nuove sostanze,
puo', qualora sia necessario per valutare i rischi di una determinata
sostanza,  chiedere informazioni complementari, prove supplementari o
prove di verifica e di conferma che abbiano per oggetto le sostanze o
i relativi prodotti di trasformazione; in particolare le informazioni
di   cui   all'allegato  VIII  possono  essere  richieste  prima  del
raggiungimento delle quantita' previste dall'articolo 7, comma 3.
   2. L'unita' di notifica, oltre a quanto previsto al comma 1, puo':
     a) chiedere il prelievo dei campioni necessari a scopi di
controllo secondo le modalita' di cui all'articolo 28;
     b)  chiedere  al  notificante  di  fornire  le  quantita'  della
sostanza  notificata  che essa ritiene necessaria ai fini delle prove
di verifica;
     c)  chiedere  l'adozione  di  misure  appropriate  in materia di
sicurezza di impiego, in mancanza di disposizioni comunitarie.
   3.  Per le sostanze notificate conformemente all'articolo 7, comma
1,  ed all'articolo 8, commi 1 e 2, l'unita' di notifica effettua una
valutazione  dei  rischi  secondo  i  principi  di cui al capo IV, ed
indica  eventuali  raccomandazioni sul metodo piu' appropriato per le
prove  relative  ad  una determinata sostanza e le misure da adottare
per  ridurre  i  rischi, per l'uomo e per l'ambiente, connessi con la
commercializzazione della sostanza.
   4.  La valutazione di cui al comma 3 viene aggiornata in base alle
informazioni  supplementari  fornite ai sensi del presente articolo o
dell'articolo  7,  commi  4,  5  e  6,  dell'  articolo 8, comma 3, e
dell'articolo 14, comma 1.
   5.  Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 7, l'unita'
di  notifica,  entro  il  termine di sessanta giorni dal ricevimento,
comunica  per  iscritto  al  notificante  se  la  notifica  e'  stata
riconosciuta conforme o non conforme al presente decreto.
   6.  Nel  caso  in  cui il fascicolo sia stato accettato, in quanto
ritenuto conforme, l'unita' di notifica comunica al notificante anche
il  numero  ufficiale  che e' stato attribuito alla notifica; in caso
contrario, la stessa unita' di notifica comunica al notificante quali
ulteriori  informazioni  siano  necessarie  per  rendere il fascicolo
conforme al presente decreto.
   7.  Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 8, l'unita'
di  notifica, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
notifica,  decide  se il fascicolo e' conforme al presente decreto e,
in   caso   negativo,   comunica   al   notificante  quali  ulteriori
informazioni  siano  necessarie  per  renderlo  conforme;  quando  il
fascicolo  e'  ritenuto  conforme,  l'unita'  di notifica comunica al
notificante,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento del fascicolo o
delle  informazioni  supplementari,  il numero ufficiale che e' stato
attribuito alla notifica.
   8.  Per  le  sostanze  fabbricate fuori dall'Unione europea per le
quali  e'  stata  presentata  piu'  di  una notifica per una sostanza
prodotta  dallo stesso fabbricante, Iunita' di notifica, d'intesa con
le  altre autorita' competenti e con la Commissione europea, effettua
il calcolo del quantitativo annuo e di quello complessivo immesso sul
mercato comunitario; nel caso in cui vengano raggiunti i quantitativi
massimi  indicati  nell'articolo  7,  comma  3,  l'unita' di notifica
informa  il  notificante  della  identita' degli altri notificanti ed
avvisa  tutti  i notificanti circa le loro responsabilita' collettive
di cui all'articolo 11.
   9.  L'unita'  di notifica, ricevuti i fascicoli di notifica di cui
all'articolo  7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 1, le informazioni
sulle  prove complementari effettuate in conformita' dell'articolo 7,
commi  4,  5  e  6,  e  dell'articolo  8,  commi  3  e  4,  ovvero le
informazioni  successive presentate in applicazione dell'articolo 14,
trasmette  alla  Commissione  europea  copia  del  fascicolo  o delle
informazioni successive oppure il relativo riassunto.
   10.  Per  quanto  concerne le informazioni complementari di cui al
comma  1,  l'unita'  di notifica comunica alla Commissione europea le
prove   scelte,  le  motivazioni  di  tale  scelta,  i  risultati  ed
eventualmente  la  valutazione  degli  stessi. Per quanto riguarda le
informazioni  ricevute a norma dell'articolo 14, l'unita' di notifica
trasmette  alla  Commissione  europea  gli  elementi  che  presentano
interesse  comune  per la Commissione stessa e per le altre autorita'
competenti
   11.  L'unita'  di notifica trasmette alla Commissione europea, non
appena  possibile,  la valutazione dei risultati di cui al comma 1, o
una sintesi della stessa.