Art. 16. Valutazione del fascicolo notificato 1. L'unita' di notifica, nell'ambito dell'esame di conformita' della documentazione pervenuta per la notifica di nuove sostanze, puo', qualora sia necessario per valutare i rischi di una determinata sostanza, chiedere informazioni complementari, prove supplementari o prove di verifica e di conferma che abbiano per oggetto le sostanze o i relativi prodotti di trasformazione; in particolare le informazioni di cui all'allegato VIII possono essere richieste prima del raggiungimento delle quantita' previste dall'articolo 7, comma 3. 2. L'unita' di notifica, oltre a quanto previsto al comma 1, puo': a) chiedere il prelievo dei campioni necessari a scopi di controllo secondo le modalita' di cui all'articolo 28; b) chiedere al notificante di fornire le quantita' della sostanza notificata che essa ritiene necessaria ai fini delle prove di verifica; c) chiedere l'adozione di misure appropriate in materia di sicurezza di impiego, in mancanza di disposizioni comunitarie. 3. Per le sostanze notificate conformemente all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, commi 1 e 2, l'unita' di notifica effettua una valutazione dei rischi secondo i principi di cui al capo IV, ed indica eventuali raccomandazioni sul metodo piu' appropriato per le prove relative ad una determinata sostanza e le misure da adottare per ridurre i rischi, per l'uomo e per l'ambiente, connessi con la commercializzazione della sostanza. 4. La valutazione di cui al comma 3 viene aggiornata in base alle informazioni supplementari fornite ai sensi del presente articolo o dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, dell' articolo 8, comma 3, e dell'articolo 14, comma 1. 5. Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 7, l'unita' di notifica, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, comunica per iscritto al notificante se la notifica e' stata riconosciuta conforme o non conforme al presente decreto. 6. Nel caso in cui il fascicolo sia stato accettato, in quanto ritenuto conforme, l'unita' di notifica comunica al notificante anche il numero ufficiale che e' stato attribuito alla notifica; in caso contrario, la stessa unita' di notifica comunica al notificante quali ulteriori informazioni siano necessarie per rendere il fascicolo conforme al presente decreto. 7. Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 8, l'unita' di notifica, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica, decide se il fascicolo e' conforme al presente decreto e, in caso negativo, comunica al notificante quali ulteriori informazioni siano necessarie per renderlo conforme; quando il fascicolo e' ritenuto conforme, l'unita' di notifica comunica al notificante, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo o delle informazioni supplementari, il numero ufficiale che e' stato attribuito alla notifica. 8. Per le sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea per le quali e' stata presentata piu' di una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, Iunita' di notifica, d'intesa con le altre autorita' competenti e con la Commissione europea, effettua il calcolo del quantitativo annuo e di quello complessivo immesso sul mercato comunitario; nel caso in cui vengano raggiunti i quantitativi massimi indicati nell'articolo 7, comma 3, l'unita' di notifica informa il notificante della identita' degli altri notificanti ed avvisa tutti i notificanti circa le loro responsabilita' collettive di cui all'articolo 11. 9. L'unita' di notifica, ricevuti i fascicoli di notifica di cui all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8, comma 1, le informazioni sulle prove complementari effettuate in conformita' dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, commi 3 e 4, ovvero le informazioni successive presentate in applicazione dell'articolo 14, trasmette alla Commissione europea copia del fascicolo o delle informazioni successive oppure il relativo riassunto. 10. Per quanto concerne le informazioni complementari di cui al comma 1, l'unita' di notifica comunica alla Commissione europea le prove scelte, le motivazioni di tale scelta, i risultati ed eventualmente la valutazione degli stessi. Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo 14, l'unita' di notifica trasmette alla Commissione europea gli elementi che presentano interesse comune per la Commissione stessa e per le altre autorita' competenti 11. L'unita' di notifica trasmette alla Commissione europea, non appena possibile, la valutazione dei risultati di cui al comma 1, o una sintesi della stessa.