Art. 17.
                   Riservatezza delle informazioni
   1.  Nel caso in cui il notificante ritiene che la diffusione delle
informazioni   potrebbe   danneggiarlo   sul   piano   industriale  o
commerciale,  puo'  specificare  quali delle informazioni di cui agli
articoli  7,  8  e  14 richiedano un trattamento riservato ed esigano
pertanto  che sia mantenuto il segreto nei confronti di altre persone
che  non  siano  le autorita' competenti e la Commissione europea. In
tal caso debbono essere fornite le relative giustificazioni.
   2.  Il  segreto  industriale  e commerciale per quanto riguarda le
notifiche  e  le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo
7,  commi  1  e  2, nonche' dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, non puo'
essere applicato:
     a) alla denominazione commerciale della sostanza;
     b) al nome del fabbricante e del notificante;
     c)  ai dati fisico-chimici della sostanza previsti dall'allegato
VII;
     d) ai possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
     e)  alla  sintesi  dei  risultati, delle prove tossicologiche ed
ecotossicologiche;
     f)  al  grado  di  purezza della sostanza ed all'identita' delle
impurezze  o  degli  additivi  che sono pericolosi, qualora tali dati
siano    indispensabili    ai    fini    della    classificazione   e
dell'etichettatura   ed   ai  fini  dell'inserimento  della  sostanza
nell'allegato I;
     g)  ai  metodi  ed alle precauzioni raccomandati di cui al punto
2.3 ed alle misure di emergenza di cui ai punti 2.4 e 2.5 delle parti
A, B e C dell'allegato VII;
     h)  alle  informazioni  contenute  nella  scheda  informativa in
materia di sicurezza;
     i) ai metodi analitici che consentono di individuare la sostanza
pericolosa   una   volta   immessa  nell'ambiente  e  di  determinare
l'esposizione  umana  diretta  alla  stessa  sostanza,  nel  caso  di
sostanze dell'allegato I.
   3. Il notificante, nel caso in cui renda successivamente pubbliche
le   informazioni   prima  riservate,  deve  informarne  l'unita'  di
notifica.
   4. L'unita' di notifica sulla base delle indicazioni ricevute:
     a)   decide   quali   informazioni  sono  protette  dal  segreto
industriale  e  commerciale,  conformemente  ai  commi 1, 2 e 3; tali
informazioni  devono  essere  mantenute  segrete ed essere comunicate
alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea;
     b)   puo'   stabilire   che   siano  indicate  soltanto  con  la
denominazione  commerciale,  per  un  periodo massimo di tre anni, le
sostanze notificate comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 e non
classificate  pericolose;  tuttavia,  se ritiene che la pubblicazione
della denominazione chimica prevista dalla nomenclatura IUPAC (Unione
Internazionale   di   Chimica   Pura  ed  Applicata)  possa  rivelare
informazioni   in   merito   allo  sfruttamento  commerciale  o  alla
fabbricazione  della  sostanza,  puo'  disporre  che  la stessa venga
registrata  con  la  sola  denominazione  commerciale  per un periodo
superiore a tre anni.
   5.  L'unita'  di notifica puo' richiedere alla Commissione europea
che  le  sostanze  pericolose  siano  riportate  nell'elenco  di  cui
all'articolo  18  con  la sola denominazione commerciale sino al loro
inserimento nell'allegato I.
   6.  Le  informazioni  riservate  comunicate all'unita' di notifica
dalle  autorita'  competenti  degli altri Stati membri sono mantenute
segrete.
   7.  Tutte le informazioni riservate possono essere comunicate alle
persone  direttamente  coinvolte  in  procedimenti  amministrativi  o
giudiziari,   comportanti   sanzioni,   avviati  con  l'obiettivo  di
controllare  le sostanze immesse sul mercato nonche' alle persone che
devono  prendere  parte o essere ascoltate nell'ambito dell'esercizio
dei poteri di informazione, vigilanza e controllo del Parlamento.