Art. 17. Riservatezza delle informazioni 1. Nel caso in cui il notificante ritiene che la diffusione delle informazioni potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale, puo' specificare quali delle informazioni di cui agli articoli 7, 8 e 14 richiedano un trattamento riservato ed esigano pertanto che sia mantenuto il segreto nei confronti di altre persone che non siano le autorita' competenti e la Commissione europea. In tal caso debbono essere fornite le relative giustificazioni. 2. Il segreto industriale e commerciale per quanto riguarda le notifiche e le informazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, nonche' dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, non puo' essere applicato: a) alla denominazione commerciale della sostanza; b) al nome del fabbricante e del notificante; c) ai dati fisico-chimici della sostanza previsti dall'allegato VII; d) ai possibili mezzi per rendere innocua la sostanza; e) alla sintesi dei risultati, delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche; f) al grado di purezza della sostanza ed all'identita' delle impurezze o degli additivi che sono pericolosi, qualora tali dati siano indispensabili ai fini della classificazione e dell'etichettatura ed ai fini dell'inserimento della sostanza nell'allegato I; g) ai metodi ed alle precauzioni raccomandati di cui al punto 2.3 ed alle misure di emergenza di cui ai punti 2.4 e 2.5 delle parti A, B e C dell'allegato VII; h) alle informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza; i) ai metodi analitici che consentono di individuare la sostanza pericolosa una volta immessa nell'ambiente e di determinare l'esposizione umana diretta alla stessa sostanza, nel caso di sostanze dell'allegato I. 3. Il notificante, nel caso in cui renda successivamente pubbliche le informazioni prima riservate, deve informarne l'unita' di notifica. 4. L'unita' di notifica sulla base delle indicazioni ricevute: a) decide quali informazioni sono protette dal segreto industriale e commerciale, conformemente ai commi 1, 2 e 3; tali informazioni devono essere mantenute segrete ed essere comunicate alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea; b) puo' stabilire che siano indicate soltanto con la denominazione commerciale, per un periodo massimo di tre anni, le sostanze notificate comprese nell'elenco di cui all'articolo 18 e non classificate pericolose; tuttavia, se ritiene che la pubblicazione della denominazione chimica prevista dalla nomenclatura IUPAC (Unione Internazionale di Chimica Pura ed Applicata) possa rivelare informazioni in merito allo sfruttamento commerciale o alla fabbricazione della sostanza, puo' disporre che la stessa venga registrata con la sola denominazione commerciale per un periodo superiore a tre anni. 5. L'unita' di notifica puo' richiedere alla Commissione europea che le sostanze pericolose siano riportate nell'elenco di cui all'articolo 18 con la sola denominazione commerciale sino al loro inserimento nell'allegato I. 6. Le informazioni riservate comunicate all'unita' di notifica dalle autorita' competenti degli altri Stati membri sono mantenute segrete. 7. Tutte le informazioni riservate possono essere comunicate alle persone direttamente coinvolte in procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti sanzioni, avviati con l'obiettivo di controllare le sostanze immesse sul mercato nonche' alle persone che devono prendere parte o essere ascoltate nell'ambito dell'esercizio dei poteri di informazione, vigilanza e controllo del Parlamento.