Art. 19.
                             Imballaggio
   1.  L'imballaggio  delle  sostanze  pericolose  deve soddisfare le
seguenti condizioni:
     a)  l'imballaggio  deve  essere  progettato e realizzato in modo
tale  da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, fermo restando
l'obbligo  di  osservare  le  disposizioni  che  prescrivono speciali
dispositivi di sicurezza;
     b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non
devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, ne'
poter formare con questo composti pericolosi;
     c)  tutte  le  parti  dell'imballaggio  e  della chiusura devono
essere  solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento
e  sopportare  in  maniera affidabile le normali sollecitazioni della
manipolazione;
     d)  il  recipiente  munito  di  un  sistema di chiusura che puo'
essere  riapplicato  deve essere progettato in modo che l'imballaggio
possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;
     e)  qualsiasi  recipiente,  di qualsiasi capacita', che contenga
sostanze  vendute  o  disponibili al dettaglio e sia etichettato come
"molto  tossico",  o  "tossico"  o  "corrosivo" ai sensi del presente
decreto,  deve  essere  dotato  di  una  chiusura di sicurezza per la
protezione   dei   bambini   e   recare  un'indicazione  di  pericolo
avvertibile al tatto;
     f)  qualsiasi  recipiente,  di qualsiasi capacita', che contenga
sostanze  vendute  o  disponibili al dettaglio e sia etichettato come
"nocivo",  "estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" ai
sensi  del  presente  decreto  deve recare un'indicazione di pericolo
avvertibile al tatto.
   2. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di
sicurezza  di  cui  al  comma  1,  lettere  e)  e  f),  sono indicate
nell'allegato IX.