Art. 20
                            Etichettatura

  1.   L'etichettatura  delle  sostanze  pericolose  deve  recare  in
caratteri leggibili e indelebili:
a) la denominazione della sostanza conforme a una delle denominazioni
   riportate nell'allegato I. Se la sostanza non figura nell'allegato
   I,   la   denominazione   deve   basarsi   su   una   nomenclatura
   internazionalmente riconosciuta;
b) il  nome  e l'indirizzo completo nonche' il numero di telefono del
   responsabile  dell'immissione  sul  mercato  stabilito all'interno
   dell'Unione europea, che puo' essere il fabbricante, l'importatore
   o il distributore;
c) i  simboli  di  pericolo, se previsti, e l'indicazione di pericolo
   che  comporta l'impiego della sostanza. I simboli e le indicazioni
   di  pericolo  devono  essere  conformi  all'allegato  II ed essere
   stampati  in  nero  su  fondo  giallo-arancione.  I  simboli  e le
   indicazioni di pericolo da usare per ciascuna sostanza sono quelli
   riportati  nell'allegato  I.  Alle  sostanze pericolose non ancora
   contenute  nell'allegato I, i simboli e le indicazioni di pericolo
   sono  assegnati in base alle norme dell'allegato VI. Quando ad una
   sostanza sono assegnati piu' simboli, salvo disposizioni contrarie
   riportate  in  allegato I, l'obbligo di apporre il simbolo T rende
   facoltativi  i  simboli  X  e C, l'obbligo di apporre il simbolo C
   rende  facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo E
   rende facoltativi i simboli F e O;
d) le  frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli
   dell'uso  della  sostanza,  dette  "frasi  R".  Esse devono essere
   formulate  secondo le modalita' dell'allegato III. Quelle da usare
   per  ciascuna  sostanza  sono  riportate  nell'allegato  I. Per le
   sostanze  pericolose  non  ancora  contenute  nell'allegato  I, le
   "frasi R" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato
   VI;
e) le  frasi  tipo  concernenti consigli di prudenza relativi all'uso
   della  sostanza,  dette  "frasi  S".  Esse devono essere formulate
   secondo  le  modalita'  dell'allegato  IV.  Quelle  da  usare  per
   ciascuna  sostanza sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze
   pericolose  non  ancora contenute nell'allegato I, le "frasi S" da
   usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
f) il  numero  CE, se assegnato, desunto dall'EINECS o dall'elenco di
   cui all'articolo 18;
g) l'indicazione   "Etichetta   CE"   per   le   sostanze   contenute
   nell'allegato I.
  2. Per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili
o comburenti, non e' necessaria l'indicazione delle rel- ative "frasi
R"  e  "frasi  S"  se  il contenuto dell'imballaggio non supera i 125
millimetri.  Lo stesso vale per le sostanze nocive che, in imballaggi
di pari contenuto, non sono vendute al consumatore.
  3.  Indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra
analoga  non  devono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle
sostanze che rientrano nell'ambito del presente decreto.