Art. 21.
               Attuazione delle norme di etichettatura
   1. Se le diciture di cui all'articolo 20 figurano su un'etichetta,
questa   deve   essere   solidamente  apposta  su  uno  o  piu'  lati
dell'imballaggio,  in  modo  da  consentirne  la  lettura orizzontale
quando  l'imballaggio  si trova in posizione normale. Le dimensioni e
le   caratteristiche   delle  etichette  debbono  corrispondere  alle
prescrizioni di cui alla Tabella A.
   2. L'etichetta non e' necessaria quando l'imballaggio stesso reca,
ben  visibili,  le indicazioni richieste, secondo le modalita' di cui
al comma 1.
   3. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio,
nel  caso  di cui al comma 2, devono essere tali da far risaltare con
chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.
   4.   Le  informazioni  da  apporre  sull'etichetta,  conformemente
all'articolo 20, devono risaltare sullo sfondo e la loro dimensione e
spaziatura   devono  essere  sufficienti  per  consentire  un'agevole
lettura.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e con il Ministro
dell'ambiente  stabilisce, in conformita' alla normativa comunitaria,
le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato
delle informazioni di cui al presente comma.
   5.  Le  indicazioni di cui all'articolo 20 devono essere in lingua
italiana;  qualora  siano  redatte  in  piu' lingue, quelle in lingua
italiana  non  devono  essere  di  caratteri inferiori a quelli delle
altre lingue.
   6.  I  requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si
considerano soddisfatti:
     a) se si tratta di imballaggi esterni che racchiudono uno o piu'
imballaggi  interni,  quando  l'imballaggio  esterno  e' provvisto di
un'etichettatura  conforme  ai regolamenti internazionali relativi al
trasporto  delle  merci  pericolose  e l'imballaggio o gli imballaggi
interni  sono  provvisti  di  un'etichettatura  conforme  al presente
decreto;
     b) se si tratta di un imballaggio unico, quando l'imballaggio e'
provvisto  di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali
relativi  al  trasporto  delle  merci  pericolose ed all'articolo 20,
comma  1,  lettere  a),  b),  d), e) ed f) e, per tipi particolari di
imballaggio,  quali  le  bombole  mobili  per  i  gas,  conforme alle
disposizioni dell'allegato VI.