Art. 22
        Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio

  1. Gli articoli 19, 20 e 21 non si applicano alle munizioni ed agli
esplosivi  immessi  sul  mercato  allo scopo di produrre esplosioni o
effetti  pirotecnici,  per  i  quali  restano  ferme  le disposizioni
vigenti  in materia, ne' fino al 30 aprile 1997, al propano ed al gas
di petrolio liquefatto.
  2.  Quando  gli  imballaggi  sono  di  dimensione  ridotta  o  sono
altrimenti  inadatti  per  consentire  un'etichettatura conforme alle
dimensioni  ed  alle  modalita' applicative di cui agli articoli 20 e
21,  commi  1  e  2, l'etichetta puo' essere realizzata in dimensioni
ridotte;  la  superficie  dell'etichetta  non  puo'  comunque  essere
inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno
un centimetro quadrato.
  3.  Nel  caso  in  cui risulti materialmente impossibile effettuare
un'etichettatura  conforme alle modalita' applicative di cui al comma
2,   il   Ministro   della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,   stabilisce   le  caratteristiche  cui  deve  corrispondere
l'etichetta.
  4.  Il  Ministro  della  sanita' stabilisce altresi', con le stesse
modalita',  in  deroga  agli  articoli  20  e  21,  i casi in cui gli
imballaggi  delle  sostanze  che non sono esplosive, molto tossiche o
tossiche, possono non essere etichettati o possono essere etichettati
in  modo  diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da
non  comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali
sostanze che per terzi.