Art. 24
                       Tariffe per la notifica

  1.  Le  spese  relative  all'espletamento  dell'istruttoria  per la
verifica  delle  notifiche  di  cui  agli articoli 7 e 8 sono poste a
carico dei notificanti.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, sono determinate ed aggiornate, almeno
ogni  due  anni, le tariffe per le attivita' di cui agli articoli 7 e
8,  sulla  base  dei  costi  effettivi  dei servizi resi e del valore
economico  delle  prestazioni  effettuate;  nonche'  le  modalita' di
riscossione delle tariffe medesime.
  3. I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 sono
versati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
successivamente  riassegnati,  con  decreti  del Ministro del tesoro,
allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Una
parte di detti proventi e' destinata ai controlli di cui all'articolo
28  e  la parte rimanente versata al bilancio dell'istituto superiore
di    sanita',    per   il   funzionamento   dei   servizi   preposti
all'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8.