Art. 25.
             Scheda informativa in materia di sicurezza
   1.  Per  consentire agli utilizzatori professionali di prendere le
misure  necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche' della sa-
lute   e  della  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  il  fabbricante,
l'importatore  o il distributore che immette sul mercato una sostanza
pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via
elettronica,  al  destinatario  della  sostanza  stessa,  una  scheda
informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla
prima  fornitura;  egli  e'  tenuto  altresi'  a trasmettere, ove sia
venuto  a  conoscenza  di  ogni  nuova  informazione al riguardo, una
scheda aggiornata.
   2.  La  scheda  di  cui  al  comma 1 deve essere redatta in lingua
italiana, nell'osservanza delle disposizioni da adottarsi con decreto
del  Ministro  della  sanita'  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  in conformita' alle direttive
comunitarie;  la  scheda  deve riportare, come prima informazione, la
data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.