Art. 3
    Determinazione e valutazione delle proprieta' delle sostanze

  1.  Le  prove  relative ai prodotti chimici da realizzarsi ai sensi
del  presente  decreto  sono  effettuate,  di norma, conformemente ai
metodi  definiti  nell'allegato  V; in particolare; la determinazione
delle   proprieta'   fisico-chimiche  delle  sostanze  e'  effettuata
conformemente  ai  metodi  previsti  dall'allegato  V;  parte  A;  la
determinazione  della  loro tossicita' e' effettuata conformemente ai
metodi   di  cui  all'allegato  V;  parte  B;  e  quella  della  loro
ecotossicita' secondo i metodi prescritti nell'allegato V; parte C.
  2. Le prove di laboratorio di cui al comma 1 devono essere eseguite
in  conformita'  dei  principi in materia di protezione degli animali
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' dei
principi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, in
materia di buone prassi di laboratorio.
  3.  Il  rischio reale o potenziale per l'uomo e per l'ambiente deve
essere valutato sulla base dei principi contenuti nel capo IV.