Art. 3 Determinazione e valutazione delle proprieta' delle sostanze 1. Le prove relative ai prodotti chimici da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuate, di norma, conformemente ai metodi definiti nell'allegato V; in particolare; la determinazione delle proprieta' fisico-chimiche delle sostanze e' effettuata conformemente ai metodi previsti dall'allegato V; parte A; la determinazione della loro tossicita' e' effettuata conformemente ai metodi di cui all'allegato V; parte B; e quella della loro ecotossicita' secondo i metodi prescritti nell'allegato V; parte C. 2. Le prove di laboratorio di cui al comma 1 devono essere eseguite in conformita' dei principi in materia di protezione degli animali previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' dei principi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, in materia di buone prassi di laboratorio. 3. Il rischio reale o potenziale per l'uomo e per l'ambiente deve essere valutato sulla base dei principi contenuti nel capo IV.