Art. 4.
                           Classificazione
   1.  Le  sostanze  sono  classificate  in base alle loro proprieta'
intrinseche,  secondo  le  categorie  di cui all'articolo 2, comma 2;
nella  classificazione  delle sostanze si tiene conto delle impurezze
qualora  le loro concentrazioni superino i limiti di cui al comma 3 o
quelli previsti per i preparati pericolosi.
   2.   La   classificazione  e  l'etichettatura  delle  sostanze  si
effettuano secondo i criteri indicati nell'allegato VI.
   3.  Per  le  sostanze  elencate  nell'allegato  I,  devono  essere
utilizzate la classificazione e l'etichettatura armonizzate ivi indi-
cate;  per  determinate  sostanze  pericolose  sono riportati anche i
limiti  di  concentrazione  ed  eventuali  altri  parametri  atti  ad
identificare  il  rischio  per  la  salute umana o per l'ambiente dei
preparati  contenenti  le suddette sostanze o sostanze che contengano
come impurezze altre sostanze pericolose.
   4.  L'inserimento  di  altre  sostanze all'allegato I ed eventuali
altre  modifiche  possono  avvenire  soltanto  a seguito di procedura
comunitaria.