Art. 5.
                          Obblighi generali
   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  13,  comma 5, le
sostanze  in  quanto  tali  o  contenute in preparati, possono essere
immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le disposizioni
relative  alle  schede  informative  in  materia  di sicurezza di cui
all'articolo 25 e se le sostanze stesse:
     a)  sono  state notificate all'unita' di notifica ai sensi degli
articoli 7 e seguenti;
     b)  sono  state  imballate  ed  etichettate  conformemente  agli
articoli  19,  20, 21 e 22, nonche' ai criteri di cui all'allegato VI
ed ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIII, salvo
se  trattasi  di  preparati  per  i  quali  altre normative prevedono
disposizioni specifiche.
   2.  Possono  altresi'  essere  immesse  sul  mercato  italiano  le
sostanze  in  quanto  tali  o  contenute  in preparati che sono state
legittimamente notificate e immesse sul mercato in altro Stato membro
dell'Unione europea conformemente alle disposizioni comunitarie.