Art. 5. Obblighi generali 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 5, le sostanze in quanto tali o contenute in preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui all'articolo 25 e se le sostanze stesse: a) sono state notificate all'unita' di notifica ai sensi degli articoli 7 e seguenti; b) sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli 19, 20, 21 e 22, nonche' ai criteri di cui all'allegato VI ed ai risultati delle prove previste dagli allegati VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali altre normative prevedono disposizioni specifiche. 2. Possono altresi' essere immesse sul mercato italiano le sostanze in quanto tali o contenute in preparati che sono state legittimamente notificate e immesse sul mercato in altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni comunitarie.