Art. 7
                          Notifica completa

  1.   Il  notificante  di  una  sostanza  e'  tenuto  a  presentare,
all'unita'   di   notifica  di  cui  all'articolo  27,  una  notifica
comprendente:
a) un  fascicolo  tecnico  contenente le informazioni necessarie ed i
   dati  disponibili  per  valutare i rischi prevedibili, immediati o
   differiti,  che  la  sostanza  puo'  presentare  per  l'uomo e per
   l'ambiente;  il fascicolo deve contenere almeno le informazioni ed
   i  risultati degli studi di cui all'allegato VII, parte A, nonche'
   la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati e dei
   metodi   utilizzati   o   l'indicazione   dei   loro   riferimenti
   bibliografici;
b) una dichiarazione riguardante gli effetti negativi della sostanza,
   in relazione ai diversi impieghi prevedibili;
c) la  proposta  di classificazione e di etichettatura della sostanza
   ai sensi del presente decreto;
d) la  proposta di scheda informativa in materia di sicurezza, di cui
   all'articolo 25, solamente per le sostanze pericolose;
e) Ieventuale  dichiarazione  del  fabbricante  che  abbia sede fuori
   dell'Unione  europea  che lo designi, ai fini della notifica, come
   unico suo rappresentante nell'Unione europea;
f) l'eventuale  motivata richiesta di non applicare, per giustificati
   motivi,  alla  notifica  le  disposizioni  di cui all'articolo 15,
   comma 2, per un periodo non superiore ad un anno a decorrere dalla
   data della stessa notifica.
  2.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  sopra,  il notificante puo'
fornire  all'unita'  di  notifica una propria valutazione del rischio
reale  o  potenziale  per  l'uomo  e  per  l'ambiente  secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, il notificante di una
sostanza  gia' notificata e' tenuto ad informare l'unita' di notifica
quando:
a) il  quantitativo  della  sostanza immesso sul mercato raggiunge 10
   tonnellate  all'anno  per  fabbricante o 50 tonnellate complessive
   per fabbricante;
b) il  quantitativo  della  sostanza immesso sul mercato raggiunge 10
   tonnellate  all'anno  per fabbricante o 500 tonnellate complessive
   per fabbricante;
c) il  quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge 1000
   tonnellate  all'anno per fabbricante o 5000 tonnellate complessive
   per fabbricante.
  4.  Nel  caso  di  cui al comma 3, lettera a), l'unita' di notifica
puo' esigere che talune o tutte le prove o studi complementari cui al
livello  I  dell'allegato  VIII  siano realizzati entro il termine da
essa stabilito.
  5.  Nei  caso  di  cui al comma 3, lettera b), l'unita' di notifica
esige  che  siano  realizzati, entro il termine da essa stabilito, le
prove  e  gli  studi  complementari di cui al livello I dell'allegato
VIII;  il  notificante  tuttavia  puo' dimostrare che una determinata
prova  o  un  determinato  studio  non  e'  appropriato o che sarebbe
preferibile una prova o uno studio scientifico alternativo.
  6.  Nel  caso  di  cui al comma 3, lettera c), l'unita' di notifica
stabilisce  un  programma di prove o di studi secondo le modalita' di
cui  al  livello  2  dell'allegato  VIII,  che  il  notificante  deve
realizzare entro il termine stabilito.
  7.  Il  notificante  deve  trasmettere  all'unita'  di  notifica  i
risultati  degli  studi effettuati, sia quando le prove complementari
vengano realizzate volontariamente da parte dello stesso notificante,
che quando vengano realizzate ai sensi dei commi 4, 5 e 6.