Art. 8
                        Notifica semplificata

  1. Il notificante che intenda immettere sul mercato una sostanza in
quantitativi  inferiori ad una tonnellata all'anno per fabbricante e'
tenuto   a   presentare,   all'unita'   di   notifica,  una  notifica
comprendente:
a) un fascicolo tecnico contenete le informazioni necessarie e i dati
   utili  disponibili  per valutare i rischi prevedibili, immediati o
   differiti,  che  la  sostanza  puo'  presentare  per  l'uomo e per
   l'ambiente;  il fascicolo deve contenere almeno le informazioni ed
   i risultati degli studi di cui all'allegato VII, parte B;
b) una  descrizione  dettagliata  e completa degli studi realizzati e
   dei  metodi  utilizzati  o  dei  loro  riferimenti  bibliografici,
   qualora richiesto dall'unita' di notifica;
c) le altre informazioni di cui all'articolo 7, comma 1;
  2.  Il  notificante puo' limitarsi a fornire le informazioni di cui
all'allegato  VII,  parte  C, per il fascicolo tecnico delle sostanze
immesse  sul  mercato in quantitativi inferiori a 100 kg all'anno per
fabbricante, fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 1.
  3.   Il   notificante,   qualora   abbia  presentato  un  fascicolo
semplificato di notifica ai sensi del comma 2, fornisce all'unita' di
notifica, prima che i quantitativi della sostanza immessa sul mercato
raggiungano  cento chilogrammi all'anno per fabbricante o prima che i
quantitativi   complessivi   immessi   sul   mercato   raggiungano  i
cinquecento    chilogrammi    per    fabbricante,   le   informazioni
complementari   necessarie   per   completare  il  fascicolo  tecnico
conformemente all'allegato VII, parte B.
  4.   Il   notificante,   qualora   abbia  presentato  un  fascicolo
semplificato di notifica ai sensi del comma 1, presenta all'unita' di
notifica,  prima  che  il  quantitativo  della  sostanza  immessa sul
mercato raggiunga una tonnellata all'anno per fabbricante o prima che
i  quantitativi complessivi immessi sul mercato raggiungano le cinque
tonnellate  per  fabbricante,  una notifica completa conformemente al
disposto dell'articolo 7.
  5.  Le  sostanze notificate ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere
imballate  ed  etichettate provvisoriamente secondo quanto prescritto
dagli  articoli  19,  20,  21  e 22; nel caso in cui, in base ai dati
disponibili,    non    sia    possibile    procedere    compiutamente
all'etichettatura  secondo  quanto  stabilito agli articoli 20), 21 e
22,  l'etichetta deve contenere, oltre alle informazioni ottenute con
le  prove  gia'  realizzate,  l'avvertenza  "Attenzione: sostanza non
ancora completamente sottoposta a test":