Art. 9
                      Sostanze gia' notificate

  1. Per le sostanze gia' notificate il notificante e' dispensato dal
fornire  le  informazioni  prescritte  agli  articoli  7  e  8  per i
fascicoli  tecnici  di  cui agli allegati VII, parte A, VII, parte B,
VII, parte C, o VII, parte D, eccettuati i punti 1 e 2 degli allegati
stessi,  limitatamente  alle  informazioni  trasmesse da almeno dieci
anni.