Art. 11.

  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi diretti a:
    a)  razionalizzare  l'ordinamento  della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  dei  Ministeri,  anche  attraverso  il riordino, la
soppressione  e  la  fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
    b)  riordinare  gli  enti  pubblici nazionali operanti in settori
diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  nonche' gli enti privati,
controllati  direttamente  o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
    c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli strumenti di
monitoraggio  e  di  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
    d)   riordinare   e   razionalizzare  gli  interventi  diretti  a
promuovere  e  sostenere  il  settore  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
  2.   I   decreti  legislativi  sono  emanati  previo  parere  della
Commissione  di  cui  all'articolo  5, da rendere entro trenta giorni
dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso tale termine i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
  3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti legislativi
possono  essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore.
  4.  Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle
disposizioni  della  presente  legge  e  di coordinarle con i decreti
legislativi   emanati   ai   sensi   del   presente  capo,  ulteriori
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e  successive modificazioni, possono essere
emanate  entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di
adozione  dei  decreti  legislativi, si attiene ai principi contenuti
negli  articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di
cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio   della   separazione  tra  compiti  e  responsabilita'  di
direzione  politica  e  compiti  e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni,  nonche',  ad  integrazione, sostituzione o modifica
degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con  quella  del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico  delle  disposizioni  del  codice  civile  e delle leggi sui
rapporti  di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre
esclusioni   di  cui  all'articolo  2,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  interministeriale presso la
Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  articolato  in  modo  da
garantire la necessaria specificita' tecnica;
    c)   semplificare   e   rendere  piu'  spedite  le  procedure  di
contrattazione  collettiva;  riordinare e potenziare l'Agenzia per la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
e'   conferita  la  rappresentanza  negoziale  delle  amministrazioni
interessate  ai  fini  della  sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali,    anche    consentendo    forme   di   associazione   tra
amministrazioni,  ai  fini  dell'esercizio  del potere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
    d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e  la contrattazione
possano  distinguere  la  disciplina  relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto
previsto  per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni,  e  stabiliscano  altresi' una distinta disciplina per
gli  altri  dipendenti  pubblici  che  svolgano qualificate attivita'
professionali,    implicanti    l'iscrizione    ad    albi,    oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
    e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche  autonomi
livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa nel rispetto dei
vincoli  di  bilancio  di ciascuna amministrazione; prevedere che per
ciascun    ambito   di   contrattazione   collettiva   le   pubbliche
amministrazioni,    attraverso    loro    istanze    associative    o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
    f)  prevedere  che,  prima  della  definitiva  sottoscrizione del
contratto  collettivo,  la quantificazione dei costi contrattuali sia
dall'ARAN   sottoposta,   limitatamente   alla  certificazione  delle
compatibilita'  con  gli strumenti di programmazione e di bilancio di
cui  all'articolo  1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puŸ richiedere
elementi  istruttori  e  di  valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati,    per    ciascuna    certificazione   contrattuale,   con
provvedimento  del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro;  prevedere  che la Corte dei conti si
pronunci  entro  il  termine  di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione
e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel
caso  di  amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici  giorni  dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio  direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato  di  sottoscrivere il
contratto  collettivo  il  quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva;   prevedere   che,  in  ogni  caso,  tutte  le  procedure
necessarie  per  consentire  all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva
debbano  essere  completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
    g)  devolvere,  entro  il  30  giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto   conto   di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  tutte  le
controversie  relative  ai  rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle
pubbliche  amministrazioni,  ancorche' concernenti in via incidentale
atti  amministrativi  presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione,
prevedendo:  misure  organizzative  e  processuali anche di carattere
generale  atte  a  prevenire  disfunzioni  dovute al sovraccarico del
contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine,  la  contestuale  estensione  della giurisdizione del giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali   conseguenziali,   ivi   comprese  quelle  relative  al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
    h)  prevedere  procedure  di  consultazione  delle organizzazioni
sindacali  firmatarie  dei contratti collettivi dei relativi comparti
prima  dell'adozione  degli  atti  interni  di  organizzazione aventi
riflessi sul rapporto di lavoro;
    i)  prevedere  la  definizione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e  le  modalita'  di  raccordo  con  la disciplina contrattuale delle
sanzioni  disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da  parte  delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
costituzione  da  parte delle singole amministrazioni di organismi di
controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di
raccordo  degli  organismi  stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
  5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
  6.  Dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al  comma  4,  sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi.  Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni
dell'articolo  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera  e)  le  parole:  "ai  dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei limiti di
cui  alla  lettera  h)  la contrattazione sia nazionale e decentrata"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi
livelli  siano  definiti in coerenza con quelli del settore privato";
la  lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi
unici  per  profilo  professionale"  sono inserite le seguenti: ", da
espletarsi a livello regionale,".
  7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.