Art. 12.

  1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai principi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7
agosto  1990,  n.  241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
    a)  assicurare  il  collegamento  funzionale  e  operativo  della
Presidenza   del   Consiglio  dei  ministri  con  le  amministrazioni
interessate   e   potenziare,   ai   sensi   dell'articolo  95  della
Costituzione,   le   autonome   funzioni   di  impulso,  indirizzo  e
coordinamento   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
eliminazione,  riallocazione  e  trasferimento delle funzioni e delle
risorse  concernenti  compiti  operativi  o gestionali in determinati
settori,  anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
    b)  trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi autonomi i
compiti  non  direttamente  riconducibili  alle  predette funzioni di
impulso,  indirizzo  e coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri  secondo  criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale,
ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
    c)  garantire  al  personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38
della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere  nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il
transitare  nei  ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le
competenze;
    d)  trasferire  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale  affidamento  alla  responsabilita'  dei  Ministri  senza
portafoglio,  anche  funzioni attribuite a questi ultimi direttamente
dalla legge;
    e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa,   regolamentare   e   finanziaria   nell'ambito  dello
stanziamento  previsto  ed  approvato  con  le leggi finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
    f)  procedere  alla  razionalizzazione  e  redistribuzione  delle
competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di
cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi
indicati  dall'articolo  4  e  dal  presente  articolo,  in ogni caso
riducendone  il  numero,  anche  con  decorrenza differita all'inizio
della nuova legislatura;
    g)  eliminare  le  duplicazioni  organizzative  e funzionali, sia
all'interno  di  ciascuna  amministrazione,  sia fra di esse, sia tra
organi  amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento,
riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti,
e   ridisegnare   le  strutture  di  primo  livello,  anche  mediante
istituzione  di  dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad ordinamento
autonomo   risultanti   dalla   aggregazione  di  uffici  di  diverse
amministrazioni,   sulla   base   di   criteri   di  Omogeneita',  di
complementarieta' e di organicita';
    h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base  dei  medesimi
criteri  e  in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente
legge,  gli  organi  di  rappresentanza  periferica  dello  Stato con
funzioni  di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli
enti locali;
    i)    procedere,    d'intesa    con   le   regioni   interessate,
all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici,
in  qualunque  forma  essi  siano  gestiti  o sottoposti al controllo
dell'amministrazione   centrale   dello   Stato,   in  modo  che,  se
organizzati   a   livello   sovraregionale,   ne  sia  assicurata  la
fruibilita'  alle  comunita',  considerate unitariamente dal punto di
vista  regionale.  Qualora  esigenze  organizzative  o il rispetto di
standard    dimensionali   impongano   l'accorpamento   di   funzioni
amministrative  statali  con riferimento a dimensioni sovraregionali,
deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
    l)  riordinare  le  residue  strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate   presso   ciascuna   provincia,   in  modo  da  realizzare
l'accorpamento  e  la  concentrazione,  sotto  il profilo funzionale,
organizzativo  e  logistico,  di  tutte  quelle  presso  le  quali  i
cittadini  effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o
di  riscossione  di  crediti  a  favore  o a carico dell'Erario dello
Stato;
    m)  istituire,  anche  in parallelo all'evolversi della struttura
del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione dell'articolo 14 del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,   un   piu'   razionale   collegamento   tra  gestione
finanziaria  ed  azione amministrativa, organizzando le strutture per
funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
    n)   rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale
disciplinato  dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino ad
una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento  economico
accessorio  degli  addetti  ad  uffici  di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi
di  reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un unico
emolumento,   sostitutivo   delle   ore   di   lavoro   straordinario
autorizzabili  in  via  aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o
similari;
    o)  diversificare  le  funzioni  di  staff  e  di line, e fornire
criteri  generali  e principi uniformi per la disciplina degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e
di  raccordo  tra  organo  di  direzione politica e amministrazione e
della  necessita'  di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con   il   Ministro,   lo  svolgimento  di  attivita'  amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
    p)  garantire  la  speditezza  dell'azione  amministrativa  e  il
superamento  della  frammentazione  delle procedure, anche attraverso
opportune  modalita'  e idonei strumenti di coordinamento tra uffici,
anche  istituendo  i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione,  sia  fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli   organi   collegiali   esistenti  anche  mediante  soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
    q)  istituire  servizi  centrali  per  la  cura delle funzioni di
controllo  interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed
operino  in  collegamento  con  gli uffici di statistica istituiti ai
sensi  del  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo
interventi  sostitutivi  nei  confronti delle singole amministrazioni
che  non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno
entro   tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo;
    r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per
consentire   sia  lo  svolgimento  dei  compiti  permanenti,  sia  il
perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
    s)  realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in
via  prioritaria,  ad  accordi  di mobilita' su base territoriale, ai
sensi  dell'articolo  35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte
le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento
di   cui   all'articolo   1   della   presente   legge,   nonche'  di
razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui all'articolo 11, comma
1,   lettera   a),   procedure   finalizzate   alla  riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per
la  copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle
piante  organiche  e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi
205  e  206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che
le  singole  amministrazioni  provvedono  alla  copertura degli oneri
finanziari  attraverso  i risparmi di gestione sui propri capitoli di
bilancio;
    t)  prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra  indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che
ne  agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni
alla  Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che,
a  tal  fine,  il  contingente  di personale indicato nel regolamento
recante  disposizioni  per l'organizzazione ed il funzionamento della
Scuola  superiore  sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti
di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
prevedere  che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato
al  personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che
le  amministrazioni,  se  la  richiesta  di  comando  e'  motivata da
attivita'  svolte  dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano
dar corso alla richiesta.
    2.  Nell'ambito  dello  stato  di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri
puŸ  disporre  variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
    3.  Il  personale  di  ruolo  della  Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata
in   vigore   della   presente  legge  presso  altre  amministrazioni
pubbliche, enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e',
a  domanda,  inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed
enti  pubblici  presso  i  quali  presta  servizio,  ove  occorra  in
soprannumero;  le  dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C
allegate  alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.