Art. 13.

  1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
   "4-bis.   L'organizzazione   e  la  disciplina  degli  uffici  dei
Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai sensi del
comma  2,  su  proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il
Presidente  del  Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro,
nel  rispetto  dei  principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  con  i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
    a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed  i  Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che  tali uffici hanno
esclusive  competenze di supporto dell'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione;
    b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali  e  periferici,  mediante diversificazione tra strutture con
funzioni  finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni  omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
    c)    previsione    di    strumenti    di    verifica   periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
    d)  indicazione  e  revisione  periodica  della consistenza delle
piante organiche;
    e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per  la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
  2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotto dal comma 1 del
presente  articolo,  sono  trasmessi  alla  Camera dei deputati ed al
Senato  della  Repubblica  perche'  su di essi sia espresso il parere
delle  Commissioni  parlamentari  competenti per materia entro trenta
giorni  dalla  data della loro trasmissione. Decorso il termine senza
che  i  pareri  siano  stati  espressi,  il Governo adotta comunque i
regolamenti.
  3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6,
commi  1  e  2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito  dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n.  546,  fermo  restando  il  comma  4  del  predetto  articolo 6. I
regolamenti  gia'  emanati  o  adottati  restano  in vigore fino alla
emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotto dal comma 1 del
presente articolo.