Art. 14.
    1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma
1  dell'articolo  11,  il  Governo  perseguira'  l'obiettivo  di  una
complessiva   riduzione  dei  costi  amministrativi  e  si  atterra',
oltreche'  ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,
n.  241,  e  successive  modificazioni,  dal  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni, dall'articolo 3,
comma  6,  della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a)  fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita' omologhe o
complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia
necessaria  o  funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra
amministrazione  pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso  della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per
i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
    b)  trasformazione  in  associazioni  o  in persone giuridiche di
diritto  privato  degli  enti  che non svolgono funzioni o servizi di
rilevante  interesse  pubblico  nonche'  di  altri  enti  per  il cui
funzionamento  non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico;
trasformazione  in  ente  pubblico economico o in societa' di diritto
privato  di  enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi
di  cui  alla  presente  lettera  il  Governo  e' tenuto a presentare
contestuale  piano  di  utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
    c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza,  anche  sotto  il  profilo delle procedure di nomina degli
organi  statutari,  e  riduzione  funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
    d)  razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale,   con   esclusione,   di   norma,   di   rappresentanti
ministeriali  negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
    e)  contenimento  delle  spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso  obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero
di  organi,  in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni;
    f)  programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e l'ottimale
utilizzo delle strutture impiantistiche.