Art. 15.

  1.  Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni,   l'Autorita'   per   l'informatica  nella  pubblica
amministrazione   e'   incaricata,   per   soddisfare   esigenze   di
coordinamento,  qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare,  nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del
contraente,  uno  o  piu'  contratti-quadro  con cui i prestatori dei
servizi   e   delle  forniture  relativi  al  trasporto  dei  dati  e
all'interoperabilita'   si  impegnano  a  contrarre  con  le  singole
amministrazioni  alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n.  39,  in  relazione  alle  proprie  esigenze, sono tenute a
stipulare  gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
esecutivi   non   sono   soggetti   al   parere   dell'Autorita'  per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e, ove previsto, del
Consiglio  di  Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al
presente comma.
  2.   Gli   atti,   dati   e   documenti   formati   dalla  pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i   contratti   stipulati  nelle  medesime  forme,  nonche'  la  loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti  a  tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di
applicazione  del  presente  comma  sono  stabiliti,  per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione
del parere delle competenti Commissioni.