Art. 16

  1.  Il  Comitato  scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti  con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione  delle  attivita'  gia'  espletate  ivi  comprese quelle
relative   a   progetti   in  corso,  i  progetti  piu'  strettamente
finalizzati  alla  modernizzazione  delle  pubbliche amministrazioni,
all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una
ottimizzazione  e  razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica di congruita'
dei  costi  di  attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale
riduzione della spesa autorizzata.
  2.  Ai  progetti  selezionati  e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano  le  procedure  di  cui  all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della  legge  24  dicembre  1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o
per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non
possono  avere  ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione  pubblica  e'  dichiarata  la  revoca  dell'approvazione dei
predetti  progetti  ed  e' determinato il rimborso delle spese per le
attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.
  3.  Le  somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate  con  decreto  del  Ministro del tesoro ai capitoli 2557,
2560  e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei  ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione
dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla
presente  legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1,
2,  3  e  6,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  aprile  1994,  n. 303, nonche' per
attivita'  di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi
necessari  per  la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui
alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.