Art. 17.

  1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo  11  il  Governo  si  atterra',  oltreche'  ai principi
generali  desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,  dal  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni,  dall'articolo  3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico  di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato  da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attivita' e dei prodotti;
    b)  prevedere  e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e
dei  servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei
servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione,  anche  in  forme  associate,  alla definizione delle
carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
    c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e  comunque  annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di
efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
    d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;
    e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca  dati  sull'attivita'  di  valutazione,  collegata con tutte le
amministrazioni  attraverso  i  sistemi  di cui alla lettera a) ed il
sistema  informatico  del  Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri presenta annualmente
una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al
comma 1.