Art. 18. 1. - Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca; b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi; c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi; d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale; e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca; g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese. 2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale: a) siano censiti e individuati i soggetti gia' operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni; b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento; c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei ricercatori.