Art. 18.
    1.  -  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma
1,  lettera  d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14
della  presente  legge,  si  attiene ai seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
    a)  individuazione  di  una  sede  di  indirizzo  strategico e di
coordinamento  della  politica  nazionale  della  ricerca,  anche con
riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
    b)  riordino,  secondo  criteri  di  programmazione,  degli  enti
operanti  nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e
delle  procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni  per  i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realta'  operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di
flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole
stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
    c)  ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il  sostegno  della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per
la  promozione  del trasferimento e della diffusione della tecnologia
nell'industria,  in  particolare  piccola  e  media,  individuando un
momento  decisionale  unitario  al  fine  di  evitare,  anche  con il
riordino   degli  organi  consultivi  esistenti,  sovrapposizioni  di
interventi   da   parte   delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  riordinando  gli  enti  operanti  nel settore secondo criteri di
programmazione  e  di  valutazione,  in  aggiunta  a  quelli previsti
dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita'
del  personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato
ad  Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli
enti di settore o di convenzionamento con essi;
    d)   previsione  di  organismi,  strumenti  e  procedure  per  la
valutazione  dei  risultati  dell'attivita' di ricerca e dell'impatto
dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
    e)    riordino   degli   organi   consultivi,   assicurando   una
rappresentanza,  oltre che alle componenti universitarie e degli enti
di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
    f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
    g)  adozione  di  misure  che  valorizzino  la professionalita' e
l'autonomia  dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed
esterna tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese.
    2.  In  sede  di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente    normativa    comunitaria    in    materia,   il   Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'
autorizzato  ad  aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e
le   modalita'  di  intervento  e  di  finanziamento  previsti  dalle
disposizioni  di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo
20,  comma  8,  della  presente  legge, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
    3.  Il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  trasmette  alle Camere una relazione sulle linee di
riordino del sistema della ricerca, nella quale:
    a)  siano  censiti  e  individuati  i  soggetti gia' operanti nel
settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
    b)  sia  indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
    c)   sia   delineata   la   tipologia  degli  interventi  per  la
programmazione  e  la  valutazione,  nonche' di quelli riguardanti la
professionalita' e la mobilita' dei ricercatori.