Art. 2.
                            C o m p i t i
  1.  Al  fine  di  garantire la partecipazione delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  a  tutti  i  processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale,
la Conferenza Stato - regioni:
    a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
    b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
    c)  nel  rispetto delle competenze del Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica,  promuove  il coordinamento della
programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con
l'attivita'  degli  enti  o  soggetti,  anche privati, che gestiscono
funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito
territoriale  delle  regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
    d)  acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nei casi previsti
dalla legge;
    e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano secondo le
modalita' di cui all'articolo 6;
    f)  fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative
norme  di  attuazione,  determina,  nei  casi previsti dalla legge, i
criteri  di  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  che  la legge
assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
anche a fini di perequazione;
    g)  adotta  i  provvedimenti  che  sono  ad essa attribuiti dalla
legge;
    h)  formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello
Stato,  di  enti  pubblici  o  altri  soggetti,  anche  privati,  che
gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
    i)  nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti
ed  organismi  che  svolgono attivita' o prestano servizi strumentali
all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano;
    l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte
dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
  2.  Ferma  la  necessita' dell'assenso del Governo, l'assenso delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per
l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 e'
espresso, quando non e' raggiunta l'unanimita', dalla maggioranza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano,  componenti la Conferenza Stato - regioni, o da assessori da
essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.
  3.  La  Conferenza  Stato - regioni e' obbligatoriamente sentita in
ordine  agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di
regolamento  del  Governo nelle materie di competenza delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di
approvazione  delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  La Conferenza e' sentita su ogni oggetto di interesse regionale
che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ritiene opportuno
sottoporre  al  suo  esame,  anche  su richiesta della Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
  5.  Quando  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri dichiara che
ragioni  di  urgenza  non  consentono la consultazione preventiva, la
Conferenza  Stato  -  regioni  e'  consultata  successivamente  ed il
Governo tiene conto dei suoi pareri:
    a)  in  sede  di  esame parlamentare dei disegni di legge o delle
leggi di conversione dei decretilegge;
    b)   in   sede  di  esame  definitivo  degli  schemi  di  decreto
legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.
  6.  Quando  il  parere  concerne provvedimenti gia' adottati in via
definitiva,  la  Conferenza  Stato  -  regioni  puo'  chiedere che il
Governo  lo  valuti  ai  fini  dell'eventuale  revoca  o  riforma dei
provvedimenti stessi.
  7. La Conferenza Stato - regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed
i  risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e
di programmazione in ordine ai quali si e' pronunciata.
  8. Con le modalita' di cui al comma 2 la Conferenza Stato - regioni
delibera, altresi:
    a)   gli  indirizzi  per  l'uniforme  applicazione  dei  percorsi
diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in
caso  di  mancato  rispetto  dei protocolli relativi, ivi comprese le
sanzioni  a  carico  del  sanitario  che  si  discosti  dal  percorso
diagnostico  senza  giustificato  motivo,  ai  sensi dell'articolo 1,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    b)  i  protocolli  di  intesa  dei  progetti  di  sperimentazione
gestionali  individuati,  ai  sensi  dell'articolo  9-bis del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    c)  gli  atti  di competenza degli organismi a composizione mista
Stato - regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.
  9.  La Conferenza Stato - regioni esprime intesa sulla proposta, ai
sensi  dell'articolo  5,  comma  3, del decreto legislativo 30 giugno
1993,  n.  266,  del  Ministro  della sanita' di nomina del direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo    dell'art.  1,  comma 28, della legge   n.
          662/1996 (Misure  di    razionalizzazione  della    finanza
          pubblica)   e' il  seguente: "28.  Allo scopo di assicurare
          l'uso   appropriato delle  risorse  sanitarie  e  garantire
          l'equilibrio   delle  gestioni,  i  medici  abilitati  alle
          funzioni  prescrittive  conformano   le  proprie   autonome
          decisioni  tecniche  a  percorsi diagnostici e terapeutici,
          cooperando in tal modo al  rispetto   degli obiettivi    di
          spesa.    I  percorsi    diagnostici   e terapeutici   sono
          individuati  ed  adeguati   sistematicamente  dal  Ministro
          della  sanita',   avvalendosi  dell'Istituto  superiore  di
          sanita'   sentite   la   Federazione nazionale  dell'ordine
          dei  medici chirurghi e degli  odontoiatri  e  le  societa'
          scientifiche   interessate,   acquisito  il  parere     del
          Consiglio  superiore di  sanita'. Il Ministro della sanita'
          stabilisce, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni  e le province autonome
          di Trento e di Bolzano,   gli  indirizzi    per  l'uniforme
          applicazione    dei  percorsi stessi in  ambito locale e le
          misure da  adottare  in    caso  di  mancato  rispetto  dei
          protocolli    medesimi,  ivi comprese le  sanzioni a carico
          del   sanitario   che   si      discosti    dal    percorso
          diagnostico  senza giustificati motivi".
             (Omissis)
            -  Il  testo    dell'art.  9-bis del D.Lgs. n.   502/1992
          (Riordino della disciplina in materia   sanitaria, a  norma
          dell'art.  1    della  legge 23 ottobre 1992, n, 421) e' il
          seguente:
            "Art. 9-bis   (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.    Le
          sperimentazioni gestionali previste  dall'art. 4,  comma 6,
          della  legge    30 dicembre 1991,   n.   412, sono  attuate
          attraverso  convenzioni con  organismi pubblici  e  privati
          per  lo  svolgimento in forma integrata sia di opere che di
          servizi,  motivando   le   ragioni   di   convenienza,   di
          miglioramento  della   qualita'   dell'assistenza   e   gli
          elementi   di   garanzia   che  supportano  le  convenzioni
          medesime.  A tal fine la  regione puo' dare vita a societa'
          miste a capitale pubblico e privato.
            In   sede    di    prima    attuazione,  la    Conferenza
          permanente  per  i rapporti tra  lo Stato, le  regioni e le
          province     autonome  individua  nove    aziende    unita'
          sanitarie locali   e/o   ospedaliere,   equamente  riparite
          nelle circoscrizioni  territoriali del  Nord, Centro  e Sud
          Italia, in cui effettuare le predette sperimentazioni.
            La Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province    autonome  verifica annualmene i
          risultati conseguiti sia sul    piano  economico    che  su
          quello della  qualita' dei  servizi. Al termine  del  primo
          triennio   di  sperimentazione,  sulla  base  dei risultati
          conseguiti,  il   Governo   e  le   regioni  adottano     i
          provvedimenti conseguenti".
            -  Il  testo   dell'art.  5,  comma  3,  del   D.Lgs.  n.
          266/1993  (Riordinamento   del Ministero  della  sanita', a
          norma dell'art.  1, comma 1, lettera h), della  legge    n.
          421/1992) e' il seguente: "3. Il direttore  dell'agenzia e'
          nominato  con    decreto del   Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro    della  sanita',  tra
          esperti    di  riconosciuta    competenza  in    materia di
          organizzazione e programmazione          dei        servizi
          sanitari,      anche       estranei all'amministrazione. Il
          direttore e' assunto con contratto di  diritto  privato  di
          durata quinquennale non rinnovabile".