Art. 3.
                             I n t e s e
  1. Le  disposizioni del  presente articolo si  applicano a  tutti i
procedimenti in  cui la legislazione vigente  prevede un'intesa nella
Conferenza Stato - regioni.
  2.  Le intese  si perfezionano  con l'espressione  dell'assenso del
Governo e dei  presidenti delle regioni e delle  province autonome di
Trento e di Bolzano.
  3.  Quando  un'intesa espressamente  prevista  dalla  legge non  e'
raggiunta  entro trenta  giorni dalla  prima seduta  della Conferenza
Stato - regioni  in cui l'oggetto e' posto all'ordine  del giorno, il
Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.
  4.  In caso  di motivata  urgenza  il Consiglio  dei Ministri  puo'
provvedere  senza   l'osservanza  delle  disposizioni   del  presente
articolo. I  provvedimenti adottati  sono sottoposti  all'esame della
Conferenza Statoregioni nei successivi  quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad  esaminare le osservazioni della Conferenza
Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.