Art. 4.
                     Accordi tra Governo, regioni
               e province autonome di Trento e Bolzano
  1. Governo, regioni e province autonome  di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di  leale collaborazione e nel perseguimento
di obiettivi di funzionalita',  economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Statoregioni
accordi,  al   fine  di   coordinare  l'esercizio   delle  rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
  2. Gli  accordi si perfezionano con  l'espressione dell'assenso del
Governo e dei  Presidenti delle regioni e delle  province autonome di
Trento e di Bolzano.