Art. 5.
                Rapporti tra regioni e Unione europea
  1.  La Conferenza Stato - regioni, anche su richiesta delle regioni
e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, si riunisce in
apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:
    a)   raccordare   le  linee  della  politica  nazionale  relativa
all'elaborazione  degli atti comunitari con le esigenze rappresentate
dalle  regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle
materie di competenza di queste ultime;
    b)  esprimere  parere  sullo schema dell'annuale disegno di legge
che  reca:  "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
  2.  La Conferenza Stato - regioni designa i componenti regionali in
seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea.
Su  richiesta  dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  e col consenso del Governo, la Conferenza
Statoregioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello
Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, danno attuazione alle direttive
comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunita'
europee.
  3.   La   Conferenza  Stato  -  regioni  favorisce  e  promuove  la
cooperazione  tra  la  Cabina  di  regia  nazionale e le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, al fine della piena e
tempestiva   utilizzazione   delle   risorse   comunitarie  destinate
all'Italia.