Art. 6.
                    Scambio di dati e informazioni
  1. La Conferenza  Stato - regioni favorisce  l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta  in essere dalle amministrazioni
centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. La Conferenza  Stato - regioni approva protocolli  di intesa tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai
fini della  costituzione di  banche dati sulle  rispettive attivita',
accessibili  sia  dallo Stato  che  dalle  regioni e  dalle  province
autonome. Le norme  tecniche ed i criteri di  sicurezza per l'accesso
ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
  3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le
modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono
della rete unitaria delle pubbliche  amministrazioni e dei servizi di
trasporto e  di interoperabilita'  messi a disposizione  dai gestori,
alle  condizioni contrattuali  previste  ai  sensi dell'articolo  15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
           Nota all'art. 6:
            -  Il testo   dell'art. 15, comma 1,  della legge n. 59 /
          1997 e' il seguente: "1. Al  fine della realizzazione della
          rete   unitaria   delle   pubbliche        amministrazioni,
          l'Autorita'      per       l'informatica    nella  pubblica
          amministrazione  e' incaricata,  per soddisfare    esigenze
          di coordinamento, qualificata competenza e  indipendenza di
          giudizio,  di  stipulare, nel rispetto delle vigenti  norme
          in  materia  di  scelta  del  contraente,    uno  o    piu'
          contrattiquadro  con    cui   i prestatori   dei servizi  e
          delle   forniture  relative  al  trasporto   dei   dati   e
          all'interoperabilita'   si   impegnano  a    contrarre  con
          le  singole amministrazioni alle condizioni ivi  stabilite.
          Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto
          legislativo  12  febbraio 1993, n.   39, in relazione  alle
          proprie  esigenze,  sono  tenute    a  stipulare  gli  atti
          esecutivi      dei  predetti  contrattiquadro.  Gli    atti
          esecutivi non sono  soggetti   al   parere   dell'Autorita'
          per   l'informatica   nella pubblica amministrazione e, ove
          previsto,  del Consiglio di Stato. Le  amministrazioni  non
          ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto   legislativo 12  febbraio    1993,  n.  39,  hanno
          facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
          comma".