Art. 7.
                    Organismi a composizione mista
  1.  Ferma  restando   ogni  altra  competenza  dell'amministrazione
centrale  dello Stato,  gli organismi  a composizione  mista Stato  -
regioni di cui  all'allegato A sono soppressi e  le relative funzioni
sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni.
  2. La Conferenza Stato - regioni  puo' istituire gruppi di lavoro o
comitati,  con la  partecipazione  di  rappresentanti delle  regioni,
delle   province  autonome   di   Trento  e   di   Bolzano  e   delle
amministrazioni interessate,  con funzioni istruttorie,  di raccordo,
collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.