Art. 7. Organismi a composizione mista 1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato - regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa.