Art. 10.
                        Disposizioni diverse

  1.  Nei  confronti del personale appartenente alle categorie di cui
all'articolo  9  il  cui  limite di eta' per il collocamento a riposo
d'ufficio sia superiore al 65 anno di eta', che acceda al trattamento
pensionistico successivamente al 65 anno di eta', ovvero al 60 annodi
eta'  se  donna,  al  relativo  trattamento  trovano  applicazione le
disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.
  2.  In  considerazione  del  piu'  elevato  limite  di  eta' per il
collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del  tesoro,  sono stabiliti coefficienti di trasformazione
integrativi  di  quelli indicati nella tabella A allegata alla citata
legge  n.  335  del  1995,  in  relazione  all'eta'  dell'assicurato,
superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Per il   testo della tabella A allegata alla  legge n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 3.