Art. 10. Disposizioni diverse 1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all'articolo 9 il cui limite di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65 anno di eta', che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65 anno di eta', ovvero al 60 annodi eta' se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia. 2. In considerazione del piu' elevato limite di eta' per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all'eta' dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 335/1995 si veda in nota all'art. 3.