Art. 9.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  armonizzano ai
principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento
pensionistico  dei  magistrati  ordinari, amministrativi e contabili,
degli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  del  personale  della
carriera   diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,  a  partire,
rispettivamente,  dalle  qualifiche  di  segretario di legazione e di
vice  consigliere  di prefettura, dei dirigenti generali, nonche' dei
professori e ricercatori universitari.