Art. 14.
           Assistenza all'abbonato - Qualita' del servizio
  1.  Il   gestore  fornisce  un  servizio   telefonico  gratuito  di
assistenza agli abbonati adeguato alle esigenze della clientela.
  2.  A  mezzo  telefono  l'abbonato  puo'  gratuitamente  sottoporre
problemi  e formulare  quesiti legati  al servizio  telefonico ed  ai
relativi  addebiti.  A tali  richieste  verra'  data, ove  possibile,
immediata risposta  telefonica; ove  cio' non sia  possibile verranno
comunicati i tempi necessari per la risposta.
  3.  Nel  caso in  cui  l'abbonato  si ritenga  insoddisfatto  delle
risposte ricevute  puo' rivolgersi a un  apposito servizio telefonico
gratuito organizzato  presso le sedi  regionali del gestore  al quale
vanno segnalati i  disservizi che non abbiano trovato  soluzione o le
eventuali  proposte  di miglioramento  del  servizio.  Il gestore  e'
tenuto   a   trasmettere   al   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  -  Direzione  generale  per le  concessioni  e  le
autorizzazioni  copia  della  segnalazione  ricevuta  che  non  abbia
trovato soluzione.
  4.  In ogni  caso,  l'abbonato puo'  inoltrare  un reclamo  scritto
direttamente  alla  sede  territoriale   di  competenza  del  gestore
indicata in bolletta. Tale materia e' disciplinata in particolare dal
successivo articolo  16. In  ogni caso  il gestore  fornisce adeguata
informativa  circa   le  modalita'  di  presentazione   dei  reclami,
impegnandosi  inoltre a  dare una  risposta al  massimo entro  trenta
giorni dalla data di ricevimento del reclamo.