Art. 4
                       Competenza degli uffici

  1.  Competente  alla  definizione e' l'ufficio delle entrate, nella
cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

  2.  Nel  caso  di  esercizio  di  attivita'  d'impresa  o di arti e
professioni in forma associata, di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero  in caso di azienda
coniugale  non  gestita  in  forma  societaria,  l'ufficio competente
all'accertamento  nei  confronti  della societa', dell'associazione o
del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del
reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con
unico  atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che
non  aderiscono alla definizione o che, benche' ritualmente convocati
secondo   le   precedenti   modalita'   non   hanno   partecipato  al
contraddittorio,  gli  uffici  competenti  procedono all'accertamento
sulla  base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e
15, comma 1, del presente decreto.
  3.  Fino  all'entrata  in  funzione dell'ufficio delle entrate sono
competenti  l'ufficio  distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei
casi  disciplinati  dall'articolo  6, comma 2, l'ufficio dell'imposta
sul  valore  aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente
fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta.
  4.  Non  si  applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi
delle persone fisiche.
 
Note all'art. 4:
           -  Il  testo dell'art. 5 del testo unico delle imposte dei
          redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  e'
          riportato in nota all'art. 2.
           -  Il  testo dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          600, e' il seguente:
           "Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento). - I
          comuni  partecipano  all'accertamento  dei  redditi   delle
          persone   fisiche  secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo e di quello successivo.
           I centri di  servizio  devono  trasmettere  ai  comuni  di
          domicilio   fiscale  dei  soggetti  passivi,  entro  il  31
          dicembre dell'anno in cui sono pervenute,  le  copie  delle
          dichiarazioni  presentate  dalle  persone  fisiche ai sensi
          dell'art. 2: gli uffici delle imposte devono trasmettere ai
          comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro  il
          1   luglio   dell'anno   in   cui   scade  il  termine  per
          l'accertamento, le  proprie  proposte  di  accertamento  in
          rettifica  o  d'ufficio  a  persone fisiche. nonche' quelle
          relative agli accertamenti integrativi  o  modificativi  di
          cui al terzo comma dell'art. 43
           Il   comune   di   domicilio   fiscale  del  contribuente,
          avvalendosi della collaborazione del  consiglio  tributario
          se  istituito,  puo'  segnalare  all'ufficio  delle imposte
          dirette qualsiasi  integrazione  degli  elementi  contenuti
          nelle  dichiarazioni  presentate  dalle  persone fisiche ai
          sensi  dell'art.  2,  indicando  dati,  fatti  ed  elementi
          rilevanti  e  fornendo  ogni  idonea  documentazione atta a
          comprovarla. A tal fine il  comune  puo'  prendere  visione
          presso   gli  uffici  delle  imposte  degli  allegati  alle
          dichiarazioni  gia'  trasmessegli  in  copia   dall'ufficio
          stesso.  Dati,  fatti  ed  elementi  rilevanti,  provati da
          idonea documentazione, possono essere segnalati dal  comune
          anche nel caso di omissione della dichiarazione.
           Il  comune  di  domicilio  fiscale del contribuente per il
          quale l'ufficio delle imposte  ha  comunicato  proposta  di
          accertamento  ai  sensi  del  secondo  comma  puo'  inoltre
          proporre  l'aumento  degli   imponibili,   indicando,   per
          ciascuna  categoria  di  redditi,  dati,  fatti ed elementi
          rilevanti per la determinazione del  maggior  imponibile  e
          fornendo  ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La
          proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta
          comunale, sentito il  consiglio  tributario  se  istituito,
          deve   pervenire  all'ufficio  delle  imposte,  a  pena  di
          decadenza, nel termine di novanta  giorni  dal  ricevimento
          della   comunicazione   di   cui   al   secondo  comma.  La
          deliberazione  della  giunta,  comunale  e'  immediatamente
          esecutiva.
           Le  proposte  di accertamento dell'ufficio delle imposte e
          le  proposte  di   aumento   del   comune   devono   essere
          accompagnate  da  un  elenco  in  duplice  copia. Una delle
          copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno  di
          ricevuta all'ufficio mittente.
           Decorso  il  termine  di  novanta  giorni di cui al quarto
          comma l'ufficio delle imposte provvede, alla  notificazione
          degli  accertamenti  per  i  quali  o non siano intervenute
          proposte di aumento da parte dei comuni o le  proposte  del
          comune siano state accolte dall'ufficio stesso
           Le  proposte  di  aumento  non condivise dalIufficio delle
          imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le
          proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso
          ciascun ufficio,  la  quale  determina  gli  imponibili  da
          accertare.   Se   la   commissione   non   delibera   entro
          quarantacinque giorni dalla  trasmissione  della  proposta,
          l'ufficio    delle    imposte   provvede   all'accertamento
          dell'imponibile gia' determinato.
           Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e  quarto
          comma  puo'  richiedere dati e notizie alle amministrazioni
          ed  enti  pubblici  che   hanno   obbligo   di   rispondere
          gratuitamente".