Art. 6. 
                      Istanza del contribuente 
 
  1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi,
ispezioni o verifiche ai sensi degli  articoli  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo'
chiedere all'ufficio,  con  apposita  istanza  in  carta  libera,  la
formulazione della proposta di accertamento  ai  fini  dell'eventuale
definizione. 
  2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di
accertamento  o  di  rettifica,  non  preceduto  dall'invito  di  cui
all'articolo  5,  puo'   formulare   anteriormente   all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,  istanza  in
carta libera di  accertamento  con  adesione,  indicando  il  proprio
recapito, anche telefonico. 
  3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e  quello  per
il pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  accertata,  indicato
nell'articolo 60, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per  un  periodo  di
novanta  giorni  dalla  data  di   presentazione   dell'istanza   del
contribuente; l'iscrizione  a  titolo  provvisorio  nei  ruoli  delle
imposte accertate dall'ufficio,  ai  sensi  dell'articolo  15,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  e'  effettuata,  qualora  ne   ricorrano   i   presupposti,
successivamente   alla   scadenza   del   termine   di   sospensione.
L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. 
  4. Entro quindici giorni dalla ricezione  dell'istanza  di  cui  al
comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente,  formula
al  contribuente   l'invito   a   comparire.   Fino   all'attivazione
dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto  ai  soli  fini
del tributo che ha formato  oggetto  di  accertamento.  All'atto  del
perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma  2  perde
efficacia. 
 
    

Note all'art. 6:
           -  Il  testo dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          600, e' il seguente:
           "Art.  33  (Accessi,  ispezioni,  e  verifiche).   -   Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.   52 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.
           Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione presso le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente i dati e le notizie ivi previste e (nei casi e
          con le modalita' di cui all'art. 35, presso  le  aziende  e
          istituti  di credito e l'Amministrazione postale allo scopo
          di rilevare direttamente i dati e le  notizie  relative  ai
          conti  la  cui  copia sia stata richiesta a norma del n. 7)
          dello stesso art. 32  e  non  trasmessa  entro  il  termine
          previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di
          rilevare   direttamente   la   completezza  o  l'esattezza,
          allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che  le  pongano
          in  dubbio,  dei  dati  e notizie contenuti nella copia dei
          conti trasmessa, rispetto a tutti i  rapporti  intrattenuti
          dal  contribuente  con  l'azienda  o  istituto di credito o
          l'Amministrazione postale.
           La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte
          per Iacquisizione e il reperimento degli elementi utili  ai
          fini  dell'accertamento  dei  redditi  e per la repressione
          delle  violazioni  delle  leggi   sulle   imposte   dirette
          procedendo  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta degli
          uffici secondo le norme e con le facolta' di  cui  all'art.
          32   e   al   precedente   comma.   Essa   inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme che disciplinano il segreto (istruttorio), utilizza e
          trasmette agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e
          notizie    acquisiti    (nei    confronti    dell'imputato,
          direttamente o riferiti ed ottenuti dalle  altre  Forze  di
          polizia,  nell'esercizio  dei poteri di polizia giudiziaria
          (anche al di fuori dei casi di  deroga  previsti  dall'art.
          35).
           Ai  fini  del  necessario  coordinamento dell'azione della
          Guardia di  finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
           Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della  Guardia  di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione   o  la  verifica  l'esecuzione,  di  specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti.
           Gli  accessi  presso  le  aziende  e istituti di credito e
          l'Amministrazione postale debbono essere  eseguiti,  previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica non inferiore a quella di funzionario  tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato. Coloro  che  eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione degli accessi  con  particolare  riferimento  al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare  per   ogni   accesso;   al   rilascio   e   alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione; alle condizioni di tempo,  che  non  devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in  cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e   alla
          redazione dei processi verbali.
           Nell'art.  52  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
           (Omissis)".
           - Il testo dell'art. 52 del D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.
          633, e' il seguente:
           "Art.  52  (Accessi,  ispezioni e verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di impiegati dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali, verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni  altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e  per  la  repressione   dell'evasione   e   delle   altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere muniti di apposita autorizzazione che ne  indica  lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia (per accedere nei locali  destinati  all'esercizio
          di   arti  o  professioni,  che  non  siano  anche  adibiti
          all'esercizio di attivita' commerciali  o  agricole,  e  in
          ogni  caso)  per accedere in locali che siano adibiti anche
          ad abitazione  e'  necessaria  anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso. l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'
          essere eseguito in presenza del titolare dello studio o  di
          un suo delegato.
           L'accesso   in  locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
           E'  in   ogni   caso   necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente  ai quali e eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'art. 103 c.p.p.
           L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture che si trovano nei  locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
           I  libri,  registri,  scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione.
           Di ogni accesso deve essere redatto  processo  verbale  da
          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il
          motivo della mancata sottoscrizione.   Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia.
           I  documenti  e  le  scritture  possono essere sequestrati
          soltanto se non e possibile riprodurne o farne constare  il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
           Le disposizioni dei commi precedeniti si  applicano  anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi.
           In   deroga   alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale.
           Se  il  contribuente dichiara che le scritture contabili o
          alcune di  esse  si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso e non esibisce in tutto  o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
           Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facolta'
          di  disporre  l'accesso  di  propri  impiegati  muniti   di
          apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni
          e  gli  enti  indicati  al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di
          rilevare direttamente i dati e le notizie ivi  previste  e,
          (nei casi e con le modalita' di cui all'art. 5-bis)) presso
          le  aziende  e  istituti  di  credito  e  l'amministrazione
          postale allo scopo di rilevare direttamente  i  dati  e  le
          notizie  relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta
          a norma del n. 7) dello stesso  art.  51  e  non  trasmessa
          entro   il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale
          articolo  o  allo  scopo  di   rilevare   direttamente   la
          completezza  o  Iesattezza  dei  dati  e notizie, allorche'
          l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in  dubbio,
          contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti
          i  rapporti  intrattenuti dal contribuente con le aziende e
          istituti  di  credito  e  l'amministrazione   postale.   Si
          applicano  le  disposizioni  dell'ultimo comma dell'art. 33
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni".
           -  Il  testo del comma 1 dell'art. 60 del citato D.P.R. n.
          633/1972 e' il seguente: "L'imposta o la  maggiore  imposta
          accertata  dall'ufficio  dell'imposta  sul  valore aggiunto
          deve essere, pagata dal contribuente entro sessanta  giorni
          dalla   notificazione   dell'avviso   di   accertamento  di
          rettifica".
           - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  15  del  D.P.R.  20
          settembre  1973,  n.  602 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16
          ottobre  1973),  recante  "Disposizioni  sulla  riscossione
          delle  imposte  sul  reddito"  e'  il seguente: "Le imposte
          corrispondenti agli imponibili  accertati  dall'ufficio  ma
          non  ancora  definitivi  sono iscritte a titolo provvisorio
          nei ruoli dopo la notifica dell'atto di  accertamento,  per
          un  terzo  dell'imposta  corrispondente all'imponibile o al
          maggior imponibile accertato dall'ufficio e  per  meta'  in
          caso  di  accertamento parziale di cui all'art. 41 -bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni".