Art. 13
              (Liquidazione delle imposte sui redditi)
    1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  riguardante  l'accertamento  delle imposte sui redditi, gli
articoli  36-bis  e 36-ter sono sostituiti dai seguenti: "Art. 36-bis
(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti  in  base  alle  dichiarazioni)  - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate,  l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio
del  periodo  di  presentazione delle dichiarazioni relative all'anno
successivo,  alla  liquidazione  delle  imposte, dei contributi e dei
premi   dovuti,   nonche'   dei   rimborsi  spettanti  in  base  alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
    2.  Sulla  base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle  dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
    a)  correggere  gli  errori  materiali  e di calcolo commessi dai
contribuenti  nella  determinazione  degli imponibili, delle imposte,
dei contributi e dei premi;
    b)  correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto  delle  eccedenze  delle  imposte, dei contributi e dei premi
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
    c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a
quella  prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
risultanti dalle dichiarazioni;
    d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a
quella prevista dalla legge;
    e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti in misura superiore a
quella  prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati
risultanti dalle dichiarazione;
    f)   controllare   la  rispondenza  con  la  dichiarazione  e  la
tempestivita'  dei  versamenti  delle  imposte,  dei contributi e dei
premi  dovuti  a  titolo  di acconto e di saldo e delle ritenute alla
fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
    3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della
liquidazione  e'  comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta
per   evitare   la   reiterazione  di  errori  e  per  consentire  la
regolarizzazione   degli   aspetti   formali   e   la   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  di  eventuali  dati ed elementi non
considerati nella liquidazione.
    4.  I  dati  contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel
presente   articolo   si  considerano,  a  tutti  gli  effetti,  come
dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
                             Art. 36-ter
               (Controllo formale delle dichiarazioni)
    1.   Gli   uffici  periferici  dell'amministrazione  finanziaria,
procedono,  entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate
dai  contribuenti  e  dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri
selettivi  fissati  dal  Ministro  delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
    2.  Senza  pregiudizio  dell'azione  accertatrice  a  norma degli
articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
    a)  escludere  in  tutto  o  in  parte lo scomputo delle ritenute
d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta,
dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle  ritenute
risultanti  in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni
dei contribuenti stessi;
    b)  escludere  in  tutto  o  in parte le detrazioni d'imposta non
spettanti  in  base  ai  documenti  richiesti  ai contribuenti o agli
elenchi  di  cui  all'articolo  78, comma 25, della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
    c)  escludere  in  tutto  o in parte le deduzioni dal reddito non
spettanti  in  base  ai  documenti  richiesti  ai contribuenti o agli
elenchi menzionati nella lettera b);
    d)  determinare  i  crediti  d'imposta  spettanti in base ai dati
risultanti   dalle   dichiarazioni   e   ai  documenti  richiesti  ai
contribuenti;
    e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei
redditi  risultanti  da  piu'  dichiarazioni  o  certificati  di  cui
all'articolo  1,  comma  4, lettera d), presentati per lo stesso anno
dal medesimo contribuente;
    f)  correggere  gli  errori materiali e di calcolo commessi nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
    3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il sostituto
d'imposta  e'  invitato,  anche  telefonicamente o in forma scritta o
telematica,  a  fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella
dichiarazione  e  ad  eseguire o trasmettere ricevute di versamento e
altri  documenti  non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati
forniti da terzi.
    4.  L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o
al  sostituto  d'imposta  con l'indicazione dei motivi che hanno dato
luogo  alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute
alla  fonte,  dei  contributi  e dei premi dichiarate, per consentire
anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente in sede di controllo formale.".
 
          Note all'art. 13:
            -  Per  il  testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 605/1973, si
          veda la nota all'art. 10.
            - Per il testo  dell'art. 1 del D.P.R. n.  600/1973    si
          veda la nota all'art. 3.
            -  Si  riporta   il testo vigente dell'art. 78, comma  25
          della citata legge n. 413 / 1991.
            "25.  Ai  fini  dei   controlli  sugli  oneri  deducibili
          previsti dall'art. 10 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica  22  dicembre  1986,    n.  917,  e   successive
          modificazioni,    i soggetti  che  erogano  mutui agrari  e
          fondiari,  le     imprese  assicuratrici  e   gli      enti
          previdenziali  debbono comunicare   all'anagrafe tributaria
          rispettivamente  gli    elenchi  dei  soggetti  che   hanno
          corrisposto:
            a) quote di interessi passivi  e relativi oneri accessori
          per mutui in corso;
            b)  premi  di  assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
          infortuni;
               c) contributi previdenziali e assistenziali".