Art. 14
           (Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto)
    1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,  riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo  l'articolo  54  e'  inserito  il seguente: "Art. 54-bis
(Liquidazione  dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni) - 1.
Avvalendosi  di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria
procede,   entro   l'inizio   del   periodo  di  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   all'anno   successivo,  alla  liquidazione
dell'imposta   dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  presentate  dai
contribuenti.
    2.  Sulla  base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle  dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe
tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
    a)  correggere  gli  errori  materiali  e di calcolo commessi dai
contribuenti   nella  determinazione  del  volume  d'affari  e  delle
imposte;
    b)  correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto  delle  eccedenze  di  imposta  risultanti  dalle  precedenti
dichiarazioni;
    c)   controllare   la  rispondenza  con  la  dichiarazione  e  la
tempestivita'    dei   versamenti   dell'imposta   risultante   dalla
dichiarazione  annuale  a  titolo  di acconto e di conguaglio nonche'
dalle  liquidazioni  periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1,
lettera a), e 74, quarto comma.
    3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della
liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma
6   dell'articolo   60   al  contribuente,  nonche'  per  evitare  la
reiterazione  di  errori  e  per consentire la regolarizzazione degli
aspetti  formali  e  la segnalazione all'amministrazione di eventuali
dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
    4.  I  dati  contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal
presente   articolo   si  considerano,  a  tutti  gli  effetti,  come
dichiarati dal contribuente.";
    b)  nell'articolo  55,  secondo  comma,  riguardante il potere di
procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse
le  parole:  "presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente
non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da
parte   dell'ufficio   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   alla
sottoscrizione o".
 
          Note all'art. 14:
            -  Per il   testo dell'art. 33 del  D.P.R. n. 633 / 1972,
          si veda la nota all'art. 11.
            - Si riporta il testo vigente   degli  articoli  27,  60,
          sesto  comma  e 74,   del   D.P.R.   n.   633/1972, nonche'
          dell'art.  55  del  medesimo decreto, come  modificato  dal
          presente articolo:
            "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti  mensili). - Entro il
          giorno  20 di ciascun  mese il contribuente  deve calcolare
          in  apposita sezione del registro  di cui all'art.  23    o
          del  registro  di    cui  all'art.  24,  sulla base   delle
          annotazioni  eseguite nel  registro stesso,   per  il  mese
          precedente  e  con  le  modalita' stabilite con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  la  differenza  tra  l'ammontare
          complessivo  dell'imposta  relativa    alle      operazioni
          imponibili   e     l'ammontare    complessivo  dell'imposta
          detraibile    ai sensi   dell'art. 19, tenendo  conto anche
          delle variazioni di cui all'art. 26.
            Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il  contribuente
          che  affida  a   terzi la   tenuta della  contibilita',  ai
          fini  del calcolo  della differenza  di   imposta  relativa
          al   mese     precedente    puo'    fare  riferimento  alle
          annotazioni   eseguite  per  il  secondo  mese  precedente,
          dandone  comunicazione    all'ufficio  delle  imposta   sul
          valore  aggiunto  competente nella   dichiarazione relativa
          all'anno precedente   o  nella  dichiarazione    di  inizio
          dell'attivita'.   L'opzione   ha effetto  per l'intero anno
          in corso, ovvero,   per coloro  che  iniziano  l'attivita',
          dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.
            Entro    il  termine    previsto  dal    primo comma   il
          contribuente  deve versare l'importo  della differenza    a
          norma  dell'art.    38,  annotando sul registro gli estremi
          della relativa attestazione.
            Qualora l'importo   non  superi    il  limite    di  lire
          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato
          insieme a quello relativo al mese successivo.
            Se dal  calcolo  risulta  una  differenza  a  favore  del
          contribuente,   il   relativo   importo   e'  computato  in
          detrazione nel mese successivo.
            Per  i    commercianti  al  minuto  e    per  gli   altri
          contribuenti    di cui alIart.  22 l'importo  da versare  a
          norma   del secondo    comma,  o    da  riportare  al  mese
          successivo  a    norma del terzo, e' determinato sulla base
          dell'ammontare    complessivo     dell'imposta     relativa
          ai  corrispettivi  delle operazioni  imponibili  registrate
          per il  mese precedente ai sensi   dell'art. 24,  diminuiti
          di    una  percentuale pari al 3,85   per cento per  quelle
          soggette all'aliquota del  quattro per cento, all'8,25  per
          cento per quelle soggette  all'aliquota del nove per cento,
          all'11,50   per cento per quelle  soggette all'aliquota del
          tredici  per   cento,  al  15,95   per  cento  per   quelle
          soggette all'aliquota del  diciannove per  cento. In  tutti
          i  casi    di  importi  comprensivi    di imponibile   e di
          imposta. la  quota imponibile   puo' essere ottenuta,    in
          alternativa    alla  diminuzione    delle percentuali sopra
          indicate,    dividendo  tali  importi     per  104   quando
          l'imposta  e'  del    quattro per   cento, per   109 quando
          l'imposta e'   del  nove    per  cento,  per    113  quando
          l'imposta    e'  del    tredici per cento,   per 119 quando
          l'imposta e'  del diciannove  per cento,   ed  arrotondando
          il  prodotto,  per  difetto  o per eccesso, all'unita' piu'
          prossima.
            Le detrazioni non  computate per il mese di    competenza
          non  possono essere  computate per  i  mesi  successivi, ma
          soltanto  in sede  di dichiarazione annuale".
            "Art.    55  (Accertamento     induttivo).  -     Se   il
          contribuente  non    ha presentato la dichiarazione annuale
          l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo'   procedere
          in     ogni  caso    all'accertamento  dell'imposta  dovuta
          indipendentemente     dalla   previa   ispezione      della
          contabilita'.   In   tal    caso  l'ammontare    imponibile
          complessivo   e  l'aliquota applicabile   sono  determinati
          induttivamente  sulla    base  dei    dati  e delle notizie
          comunque raccolti o   venuti a  conoscenza  dall'ufficio  e
          sono    computati in   detrazione   soltanto   i versamenti
          eventualmente eseguiti  dal  contribuente  e  le    imposte
          detraibili   ai   sensi  dell'art.    19  risultanti  dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
            Le  disposizioni del   precedente   comma si    applicano
          anche  se   la dichiarazione reca le indicazioni di cui  ai
          numeri 1) e  3)  dell'art.    28  senza  le  distinzioni  e
          specificazioni  ivi  richieste,  sempreche'  le indicazioni
          stesse  non  siano  state regolarizzate   entro   il   mese
          successivo    a      quello    di    presentazione    della
          dichiarazione.  Le disposizioni   stesse   si    applicano,
          in   deroga   alle   disposizioni dell'art. 54, anche nelle
          seguenti ipotesi:
            1) quando  risulta, attraverso il   verbale di  ispezione
          redatto  ai sensi dell'art. 52,  che il contribuente non ha
          tenuto, ha rifiutato di esibire o ha  comunque    sottratto
          all'ispezione  i  registri previsti dal presente  decreto e
          le  altre scritture contabili   obbligatorie  a  norma  del
          primo comma dell'art. 2214  del codice civile e delle leggi
          in  materia    di  imposte  sui redditi,   o anche soltanto
          alcuni  di tali registri e scritture;
            2) quando dal  verbale  di    ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per   una parte
          rilevante delle operazioni ovvero non ha    conservato,  ha
          rifiutato      di   esibire   o  ha     comunque  sottratto
          all'ispezione,  totalmente  o per  una   parte   rilevante,
          le  fatture emesse;
            3)    quando   le   omissioni   o   le false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai  sensi    dell'art.
          54,  ovvero  le  irregolarita' formali dei registri e delle
          altre  scritture  contabili  risultanti  dal  verbale    di
          ispezione,  sono   cosi'   gravi,  numerose e  ripetute  da
          rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
            Se vi   e' pericolo  per    la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio  puo'  procedere  all'accertamento induttivo, per
          la frazione di anno solare gia' decorsa, senza    attendere
          la  scadenza  del   termine stabilito per la  dichiarazione
          annuale   e    con    riferimento      alle    liquidazioni
          prescritte dagli articoli 27 e 33".
            "Art.   60    (Pagamento  delle  imposte  accertate).   -
          Commi  1-5 (Omissis).
            L'imposta non   versata, risultante  dalla  dichiarazione
          annuale,  e'  iscritta   direttamente nei   ruoli a  titolo
          definitivo   unitamente  ai  relativi  interessi  e    alla
          soprattassa  di cui all'art.  44. La stessa procedura  deve
          intendersi   applicabile     per   la   maggiore    imposta
          determinata    a  seguito    della   correzione di   errori
          materiali o  di calcolo    rilevati     dall'ufficio     in
          sede     di    controllo    della dichiarazione. L'ufficio,
          prima dell'iscrizione  a ruolo,  invita il contribuente   a
          versare  le    somme   dovute   entro trenta   giorni   dal
          ricevimento   dell'avviso,      con   applicazione    della
          soprattassa    pari  al  60  per    cento della   somma non
          versata o versata   in meno.    Le  somme  dovute    devono
          essere    versate   direttamente   all'ufficio     con   le
          modalita' di cui all'art. 38, quarto comma".
            "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). -
          In deroga alle disposizioni dei  titoli  primo  e  secondo,
          l'imposta e' dovuta:
            a)    per il  commercio di  sali  e tabacchi  importati o
          fabbricati dall'amministrazione  autonoma  dei     monopoli
          dello   Stato,   ceduti attraverso le rivendite dei  generi
          di monopoli, dall'amministrazione stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
            b)    per  il   commercio dei   fiammiferi, limitatamente
          alle cessioni successive   alle   consegne   effettuate  al
          Consorzio    industrie fiammiferi,  dal  Consorzio  stesso,
          sulla  base  del  prezzo  di vendita al pubblico. Lo stesso
          regime si  applica nei confronti del soggetto che  effettua
          la   prima   immissione  al     consumo  di  fiammiferi  di
          provenienza comunitaria.  L'imposta   concorre a    formare
          la    percentuale  di    cui  all'art.  8  delle   norme di
          esecuzione annesse  al decreto legislativo 17 aprile  1948,
          n. 525;
            c)  per    il commercio   dei quotidiani,  dei periodici,
          dei supporti integrativi,  dei  libri,   sulla   base   del
          prezzo    dei    vendita   al pubblico,   in   relazione al
          numero  delle   copie vendute   ovvero   in relazione    al
          numero    di   quelle consegnate   o  spedite diminuito,  a
          titolo di forfettizzazione della resa: del   70  per  cento
          per  gli  anni 1992 e 1993 e del 60 per  cento per gli anni
          successivi ridotto al 50 per cento, per  gli  anni  1996  e
          1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici  per
          le  scuole   primarie e   secondarie, e al  53 per cento, a
          partire dall'anno 1998, per  tutti i libri.  Per  periodici
          si  intendono  le  pubblicazioni  registrate come   tali ai
          sensi della legge 8 febbraio 1948,   n.  47,  e  successive
          modificazioni.    Per  le  cessioni  congiunte  di giornali
          quotidiani, di periodici, di libri  e di altri beni,  anche
          se  offerti  in    omaggio,  l'imposta   si   applica   sul
          corrispettivo  complessivo  dei beni ceduti, con l'aliquota
          relativa al bene  principale;  qualora   quest'ultimo   non
          sia  costituito  dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta
          e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute;
            d) per  le prestazioni dei  gestori dei posti  telefonici
          pubblici,  telefoni a   disposizione del pubblico e  cabine
          telefoniche stradali, nonche' per  la distribuzione e    la
          vendita  al  pubblico,   da chiunque effettuate,  di schede
          magnetiche,  gettoni ed  altri mezzi   tecnici  preordinati
          all'utilizzazione    degli apparecchi  di telecomunicazione
          da parte degli  utenti,  dal  concessionario  di  servizio,
          sulla   base   dei   corrispettivi   dovuti     all'utente,
          determinati a norma   degli articoli 305 e  seguenti    del
          decreto  del Presidente della  Repubblica 29 marzo 1973, n.
          156 e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;
            e) per la vendita al pubblico, da  parte  di  rivenditori
          autorizzati,  di    documenti  di    viaggio  relativi   ai
          trasporti   pubblici urbani    di  persone,  dall'esercente
          l'attivita' di trasporto;
              e-bis) (abrogata).
            Le   operazioni non  soggette all'imposta  in virtu'  del
          precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti  del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
            Le  modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni  dei commi   precedenti saranno  stabiliti con
          decreti del  Ministro delle finanze.
            Gli  enti  e  le   imprese   che prestano   servizi    al
          pubblico    con  caratteri  di    uniformita',  frequenza e
          diffusione      tali   da   comportare    l'addebito    dei
          corrispettivi  per    periodi  superiori  al   mese possono
          essere  autorizzati,  con   decreto   del Ministro    delle
          finanze,    ad  eseguire le liquidazioni  periodiche di cui
          all'art. 27   e i relativi  versamenti      trimestralmente
          anziche'    mensilmente.   La   stessa autorizzazione  puo'
          essere     concessa     agli    esercenti    impianti    di
          distribuzione  di   carburante  per   uso  di  autotrazione
          e   agli autotrasportatori  di    cose  per  conto    terzi
          iscritti all'albo  di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
            Non   si   applicano   le  disposizioni  di cui  all'art.
          33   per   le liquidazioni ed    i  versamenti  trimestrali
          effettuati    dagli esercenti impianti di  distribuzione di
          carburante  per      uso   di      autotrazione   e   dagli
          autotrasportatori  iscritti    nell'albo  sopra   indicato,
          nonche' per le liquidazioni ed i    versamenti  trimestrali
          disposti con decreti del  Ministro delle  finanze,  emanati
          a    norma   dell'art. 73,   primo comma, lettera e), e del
          primo   periodo del presente  comma.  In  deroga  a  quanto
          disposto  dall'art.  23,  primo  comma,  a  decorrere dal 1
          aprile 1995,     le   fatture     emesse    in      ciascun
          trimestre     solare  dagli autotrasportatori  indicati nel
          periodo precendente,   possono essere annotate  entro    il
          trimestre    successivo  a    quello  di    emissione,  con
          riferimento alla data di annotazione.
            Per gli spettacoli  e i giuochi, esclusi quelli  indicati
          nel  n.  7)  dell'art.    10,   e   per   i   trattenimenti
          pubblici    effettuati    dagli  esercenti  le     suddette
          attivita',    l'imposta  si  applica    sulla  stessa  base
          imponibile  dell'imposta   sugli spettacoli ed e'  riscossa
          con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta.
          La detrazione di cui  all'art.  19  e'  forfetizzata     in
          misura    pari   a   due   terzi dell'imposta relativa alle
          operazioni   imponibili   ai   fini   dell'imposta    sugli
          spettacoli.   Se   sono      effettuate  anche  prestazioni
          pubblicitarie e  di sponsorizzazione,  inerenti  o comunque
          connesse  a quelle  di spettacolo, l'imposta  si    applica
          con le suddette  modalita' anche ai relativi corrispettivi,
          ma  la    detrazione e' forfetizzata  in misura pari ad  un
          decimo dell'imposta  relativa alle operazioni   stesse.  Le
          imprese  sono  esonerate  dagli  obblighi  di fatturazione,
          tranne  che  per  le  prestazioni  pubblicitarie  e      di
          sponsorizzazione, di registrazione e  dichiarazione,  salvo
          quanto    stabilito  dall'art.  25;  per  il contenzioso si
          applica la   disciplina  stabilita  per    l'imposta  sugli
          spettacoli.    Le   singole imprese  hanno  la  facolta' di
          optare  per l'applicazione  dell'imposta nel  modo  normale
          dandone   comunicazione  all'ufficio    dell'imposta    sul
          valore   aggiunto   prima   dell'inizio  dell'anno  solare;
          l'opzione  ha  effetto    fino  a  quando non e' revocata e
          comunque  per un  triennio. La  disposizione relativa  alla
          diversa detrazione per  le prestazioni pubblicitarie e   di
          sponsorizzazione   e  quella  relativa,    per  le  stesse,
          all'obbligo di fatturazione  non si applicano  ai  soggetti
          che  hanno    esercitato l'opzione   di cui   alla legge 16
          dicembre 1991, n. 398.
            Per le operazioni relative all'esercizio  dei giuochi  di
          abilita'  e  dei concorsi pronostici riservati allo Stato e
          agli enti indicati nel decreto   legislativo  14     aprile
          1948,  n.   496,  e   successive modificazioni,  ratificato
          con    legge   22   aprile     1953,   n.   342, l'imposta,
          compresa  quella sulle operazioni riguardanti  la  raccolta
          delle  giuocate,  e'  compresa nella imposta   unica di cui
          alla legge  22  dicembre  1951,  n.  1379,    e  successive
          modificazioni.  Conseguentemente  le cessioni di  beni e le
          prestazioni di servizi   che formano  oggetto  delle  dette
          operazioni  sono  esonerate dagli obblighi di fatturazione,
          registrazione e dichiarazione.
            Le cessioni di rottami, cascami e    avanzi  di  metalli,
          ferrosi  e non ferrosi, e dei  relativi lavori, di carta da
          macero,   di stracci e di scarti  di  ossa,  di  pelli,  di
          vetri,  di  gomma  e  plastica, intendendosi comprese anche
          quelle relative agli   anzidetti  beni  che    siano  stati
          ripuliti,  selezionati, tagliati,  compattati, lingottati o
          sottoposti  ad  altri  trattamenti   atti   a   facilitarne
          l'utilizzazione,  il  trasporto  e  lo    stoccaggio  senza
          modificarne  la natura, sono   effettuate  senza  pagamento
          dell'imposta, fermi restando gli  obblighi di cui al titolo
          secondo.    Agli effetti   della limitazione  contenuta nel
          terzo comma  dell'art.  30  le  cessioni  sono  considerate
          operazioni imponibili.
            Le    disposizioni  del   precedente comma   si applicano
          anche per   le cessioni dei  semilavorati  di  metalli  non
          ferrosi  di  cui  alle seguenti voci della tariffa doganale
          comune vigenti al 31 dicembre 1996:
            a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
               b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
            c) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d.
          78.01);
               e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
              e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
            Per le cessioni di carta  da  macero,  di  stracci  e  di
          scarti  di  ossa, di pelli, di vetri, di gomma  e plastica,
          le disposizioni del settimo comma si applicano, sotto    la
          responsabilita'  del  cedente, sempreche' nell'anno  solare
          precedente    l'ammontare    delle    relative     cessioni
          effettuate da operatori dotati di  sede fissa non sia stato
          superiore a due miliardi di lire.
            I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva
          rivendita  sono  tenuti  esclusivamente  alla numerazione e
          conservazione, ai sensi dell'art.   39,    delle    fatture
          relative   alle   cessioni  effettuate, all'emissione delle
          quali deve provvedere il cessionario che  acquista  i  beni
          nell'esercizio dell'impresa.
            Per  le  cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per
          l'esercizio dell'attivita'   e quelli   propri,    comunque
          effettuate  da    esercenti agenzie   di vendita  all'asta,
          anche in  esecuzione  di rapporti  di commissione   o    di
          rappresentanza     di       soggetti      non      operanti
          nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la  base
          imponibile  e'   costituita dal   15 per  cento  del prezzo
          di  vendita.    L'imposta  afferente    l'importazione    o
          l'acquisto    intracomunitario   dei   beni destinati  alla
          vendita   non e'   detraibile. Gli   esercenti  le    dette
          agenzie,    al fine   di escludere   le presunzioni  di cui
          all'art. 53, devono annotare in apposito  registro,  tenuto
          in  conformita'  all'art.    39,   anche i   beni   ad essi
          consegnati dai  soggetti  di cui  sopra, indicandone    gli
          elementi    identificativi,  la    data ed   il titolo   di
          consegna dei beni,  nonche'  il  prezzo  di  vendita  degli
          stessi".