Art. 14 (Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente: "Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente."; b) nell'articolo 55, secondo comma, riguardante il potere di procedere ad accertamento induttivo in talune ipotesi, sono soppresse le parole: "presentata e' priva di sottoscrizione e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione o".
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 33 del D.P.R. n. 633 / 1972, si veda la nota all'art. 11. - Si riporta il testo vigente degli articoli 27, 60, sesto comma e 74, del D.P.R. n. 633/1972, nonche' dell'art. 55 del medesimo decreto, come modificato dal presente articolo: "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso, per il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contibilita', ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio delle imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso, ovvero, per coloro che iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno. Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui alIart. 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta. la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 113 quando l'imposta e' del tredici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima. Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale". "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dall'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente. Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33". "Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). - Commi 1-5 (Omissis). L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'art. 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalita' di cui all'art. 38, quarto comma". "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo dei vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993 e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonche' per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario di servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti all'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto; e-bis) (abrogata). Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precendente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione. Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel n. 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attivita', l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalita' anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigenti al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, sotto la responsabilita' del cedente, sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi".