Art. 15
              (Modifica dei termini per l'accertamento
                     delle imposte sui redditi)
    1. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  comma,  riguardante  il termine per l'accertamento
delle dichiarazioni, le parole: "entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo";
    b) al secondo comma, riguardante il termine per l'accertamento in
caso di omessa presentazione della dichiarazione, le parole " fino al
31   dicembre  del  sesto  anno  successivo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre del quinto anno successivo".
 
          Nota all'art. 15:
            -  Per il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, come
          modificato dal presente articolo, si veda la nota  all'art.
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